La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,
visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)La domanda, presentata dal fornitore a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH (in appresso, «il richiedente») in data 4 febbraio 2016 per l'approvazione del tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie come innovazione ecocompatibile, è stata valutata conformemente all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle linee guida per la preparazione di richieste di approvazione di tecnologie innovative ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 (3).
(2)Le informazioni fornite nella domanda dimostrano che sono soddisfatti i criteri e le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e agli articoli 2 e 4 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. Di conseguenza, il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie proposto dal richiedente dovrebbe essere approvato come tecnologia innovativa.
(3)Con le decisioni di esecuzione 2014/806/UE (4) e (UE) 2015/279 (5), la Commissione ha approvato due domande relative a tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie. Sulla base dell'esperienza acquisita con la valutazione di tali domande, nonché della presente domanda, è stato dimostrato in modo soddisfacente e senza ambiguità che un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie soddisfa i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009 e al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e consente una riduzione delle emissioni di CO2 di almeno 1 g CO2/km rispetto al veicolo di riferimento. È pertanto opportuno riconoscere in generale e certificare, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 443/2009, la capacità di tale tecnologia innovativa di ridurre le emissioni di CO2 e mettere a punto una metodologia di prova generica per la certificazione dei risparmi di CO2.
(4)È pertanto auspicabile conferire ai costruttori la possibilità di certificare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie che soddisfano tali condizioni. Al fine di garantire che le domande di certificazione riguardino solo i tetti fotovoltaici conformi a tali condizioni, il costruttore dovrebbe fornire una relazione di verifica di un organismo certificato e indipendente che attesti la conformità del componente alle condizioni specificate nella presente decisione, unitamente alla domanda di certificazione presentata all'autorità di omologazione.
(5)Se quest'ultima ritiene che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie non soddisfi le condizioni di certificazione, la domanda di certificazione dei risparmi di CO2 dovrebbe essere respinta.
(6)È opportuno approvare la metodologia di prova per determinare i risparmi di CO2 derivanti dai tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie.
(7)Al fine di determinare i risparmi di CO2 generati da un tetto fotovoltaico con funzione di
caricabatterie, è necessario definire il veicolo di riferimento alla cui efficienza paragonare quella del veicolo provvisto di tale tecnologia innovativa, a norma degli articoli 5 e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011. La Commissione ritiene che il veicolo di riferimento debba essere una variante identica sotto tutti gli aspetti al veicolo dotato dell'innovazione ecocompatibile, tranne per il tetto fotovoltaico e, se del caso, per la batteria supplementare e altre apparecchiature apposite per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio.
(8)A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 725/2011 è necessario dimostrare che il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie è un elemento imprescindibile per l' efficiente funzionamento del veicolo. Ciò significa che l'energia generata dal tetto fotovoltaico non dovrebbe, per esempio, essere utilizzata esclusivamente per alimentare un apparecchio destinato a migliorare il comfort.
(9)Al fine di garantire una più ampia diffusione dei tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie negli autoveicoli nuovi, un costruttore dovrebbe altresì avere la possibilità di richiedere, mediante un'unica domanda di certificazione, la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti utilizzando diversi sistemi di tetti fotovoltaici È pertanto opportuno garantire che, laddove si usufruisca di tale facoltà, si applichi un meccanismo che promuova la diffusione solo di quei sistemi di tetti fotovoltaici che offrono la maggiore efficienza.
(10)Al fine di determinare il codice generale di innovazione ecocompatibile da utilizzare nei pertinenti documenti di omologazione di cui agli allegati I, VIII e IX della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), dovrebbe essere specificato il codice individuale da utilizzare per la tecnologia innovativa,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Approvazione
Il tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie quale descritto nella domanda di a2solar Advanced and Automotive Solar Systems GmbH, è approvato come tecnologia innovativa ai sensi dell'articolo 12 del regolamento (CE) n. 443/2009.
Articolo 2
Domanda di certificazione dei risparmi di CO2
1.Il costruttore può chiedere la certificazione dei risparmi di CO2 ottenuti con un tetto fotovoltaico con funzione di caricabatterie destinato ad essere utilizzato in veicoli di categoria M1 con motore a combustione convenzionale che comprende tutti gli elementi seguenti:
a)Un tetto fotovoltaico;
b)Un apparecchio per la conversione dell'energia solare in energia elettrica e relativo stoccaggio;
c)Una capacità di stoccaggio apposita.
2.La massa totale di tali componenti è verificata e confermata in una relazione redatta da un organismo indipendente e certificato.
Articolo 3
Certificazione dei risparmi di CO2
1.La riduzione delle emissioni di CO2 derivante dall'uso di tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, è determinata secondo il metodo stabilito nell'allegato.
2.Se un costruttore richiede la certificazione dei risparmi di CO2 derivanti da più tetti fotovoltaici con funzione di caricabatterie per una stessa versione di veicolo, l'autorità di omologazione determina quale dei tetti sottoposti a prova consente i risparmi di CO2 più ridotti e registra il valore più basso nei pertinenti documenti di omologazione. Tale valore è indicato nel certificato di conformità a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Articolo 4
Codice di innovazione ecocompatibile
Il codice di innovazione ecocompatibile n. 21 è inserito nella documentazione di omologazione laddove si fa riferimento alla presente decisione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 Novembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1926