Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1842 della Commissione del 14 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l'articolo 38, lettere a), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione (2) stabilisce le modalità per l'importazione di prodotti biologici dai paesi terzi.

(2)Il regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede un periodo durante il quale gli organismi e le autorità di controllo possono presentare domanda di riconoscimento ai fini della conformità a norma dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 834/2007. Poiché l'attuazione delle disposizioni relative all'importazione dei prodotti conformi è ancora in fase di valutazione e i relativi orientamenti, modelli, questionari e il necessario sistema di trasmissione elettronica sono ancora in fase di elaborazione, il termine per la presentazione delle domande da parte degli organismi e delle autorità di controllo dovrebbe essere prorogato.

(3)L'esperienza ha evidenziato pratiche divergenti negli Stati membri per quanto riguarda la verifica delle partite di prodotti biologici prima della loro immissione in libera pratica nell'Unione. A fini di coerenza ed efficacia, i tipi di controlli necessari per la verifica delle partite dovrebbero essere chiariti, tenendo conto della valutazione del rischio effettuata conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007. È inoltre opportuno riformulare la definizione delle autorità responsabili per la verifica delle partite e la vidimazione dei certificati di ispezione al fine di chiarire che tali autorità sono le autorità competenti responsabili dell'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica designate in applicazione dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 834/2007.

(4)Sono state inoltre osservate prassi divergenti da parte degli organismi e delle autorità di controllo per quanto riguarda la classificazione dei prodotti che devono essere importati nell'ambito delle categorie di prodotti di cui agli allegati III e IV del regolamento (CE) n. 1235/2008. Ai fini di una classificazione più uniforme nell'ambito di tali categorie di prodotti è opportuno stabilire alcune definizioni per motivi di chiarezza e di certezza del diritto per gli operatori, per garantire un'applicazione uniforme delle norme da parte delle autorità e degli organismi di controllo e per facilitare la supervisione da parte delle autorità competenti.

(5)Per le categorie di prodotti che fanno riferimento allo stato non trasformato o trasformato, tali termini dovrebbero avere lo stesso significato utilizzato nelle definizioni di prodotti trasformati e non trasformati di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), a fini di semplificazione e di coerenza con le norme in materia di igiene. Occorre tuttavia chiarire che le operazioni di etichettatura e di imballaggio sono irrilevanti ai fini della qualifica del prodotto come non trasformato o trasformato.

(6)In linea di principio, i due regimi di importazione previsti all'articolo 33, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 si escludono a vicenda. Se un paese terzo è riconosciuto equivalente in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, non vi è alcuna necessità di riconoscere un'autorità o un organismo di controllo per tale paese a norma dell'articolo 33, paragrafo 3. Di conseguenza, l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1235/2008 prevede che un'autorità o un organismo di controllo possano essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007 solo per un paese che non è riconosciuto a norma dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Tuttavia, per evitare qualsiasi ostacolo alle importazioni di prodotti biologici, dovrebbe essere possibile riconoscere organismi o autorità di controllo per un paese terzo riconosciuto se il riconoscimento di tale paese terzo non copre il prodotto da importare. La deroga attualmente prevista all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1235/2008 dovrebbe essere pertanto riformulata per tener conto delle pratiche esistenti, facendo riferimento ai prodotti piuttosto che alla categoria di prodotti.

(7)Sulla base del regolamento (CE) n. 834/2007, i prodotti importati da un paese terzo possono essere immessi sul mercato dell'Unione come prodotti biologici se, in particolare, sono coperti da un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti, dalle autorità di controllo o dagli organismi di controllo di un paese terzo riconosciuto o da un'autorità o un organismo di controllo riconosciuti.

(8)Conformemente all'azione 12 del Piano d'azione per il futuro della produzione biologica nell'Unione europea (4), la Commissione ha elaborato un sistema di certificazione elettronica per le importazioni di prodotti biologici, attraverso un modulo integrato nel sistema informatico veterinario integrato TRACES (Trade Control and Expert System) previsto dalla decisione 2003/24/CE della Commissione (5).

(9)Talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 andrebbero modificate per introdurre il sistema di certificazione elettronica e garantire il corretto funzionamento di tale sistema. Occorre pertanto chiarire le norme per l'immissione in libera pratica da parte dell'autorità doganale dello Stato membro interessato e l'iter di rilascio e di vidimazione del certificato di ispezione, compresa la verifica del collegamento tra tale certificato e la dichiarazione in dogana. In tale contesto occorre inoltre chiarire l'iter per il rilascio e la vidimazione del certificato di ispezione nell'ambito di regimi doganali speciali. Ai fini del corretto funzionamento del sistema elettronico è opportuno fare riferimento agli indirizzi di posta elettronica degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.

(10)Al fine di garantire l'integrità dei prodotti biologici importati nell'Unione, è necessario chiarire che, come regola generale, l'autorità o l'organismo di controllo che rilascia il certificato di ispezione è l'autorità o l'organismo di controllo che certifica il produttore o il trasformatore del prodotto. Nel caso in cui l'operatore che effettua l'ultima operazione ai fini della preparazione, quale definita all'articolo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 834/2007, è diverso dal produttore o dal trasformatore iniziale del prodotto, il certificato di ispezione dovrebbe essere rilasciato dall'autorità o dall'organismo di controllo che ha verificato l'ultima operazione. È inoltre necessario chiarire che gli organismi o le autorità di controllo elencati nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 possono rilasciare certificati di ispezione solo conformemente alle condizioni del loro riconoscimento, mentre quelli di cui all'allegato IV dello stesso regolamento possono rilasciare certificati di ispezione solo per i prodotti e le origini per i quali sono iscritti nell'elenco.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1842

 

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