Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio del 5 Ottobre 2016 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)Nel corso della 21a conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), tenutasi a Parigi dal 30 novembre al 12 dicembre 2015, è stato adottato il testo di un accordo concernente il rafforzamento della risposta mondiale ai cambiamenti climatici.

(2)L'accordo di Parigi è stato firmato il 22 aprile 2016 conformemente alla decisione (UE) 2016/590 (2) del Consiglio.

(3)L'accordo di Parigi entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui almeno 55 parti dell'UNFCCC, che rappresentino un totale stimato di almeno il 55 % delle emissioni totali di gas a effetto serra, avranno depositato i loro strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Tra le parti dell'UNFCCC si annoverano l'Unione e i suoi Stati membri sono parti. Nelle sue conclusioni del 18 marzo 2016, il Consiglio europeo ha sottolineato la necessità che l'Unione e i suoi Stati membri concludano l'accordo di Parigi al più presto e in tempo per esserne parti al momento dell'entrata in vigore.

(4)L'accordo di Parigi sostituisce l'approccio adottato nell'ambito del protocollo di Kyoto del 1997.

(5)L'accordo di Parigi stabilisce, tra l'altro, un obiettivo a lungo termine in linea con l'obiettivo di mantenere l'aumento della temperatura globale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per mantenerlo a 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali. A tal fine, le parti prepareranno, comunicheranno e manterranno i contributi successivi stabiliti a livello nazionale.

(6)A partire dal 2023, nel quadro dell'accordo di Parigi, le parti faranno il punto della situazione a livello mondiale ogni cinque anni sulla base delle più recenti conoscenze scientifiche e del grado di attuazione raggiunto fino a quel momento; ciò consentirà di monitorare i progressi e valutare le riduzioni delle emissioni, l'adattamento e il sostegno fornito, fermo restando che ciascun contributo successivo di una parte stabilito a livello nazionale deve rappresentare una progressione rispetto al suo precedente contributo e tradurre la sua più alta ambizione possibile.

(7)Un obiettivo vincolante di riduzione interna in tutti i settori economici di almeno il 40 % delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030, rispetto al 1990, è stato sancito nelle conclusioni del Consiglio europeo del 23 e 24 ottobre 2014 sul quadro 2030 per le politiche dell'energia e del clima. Il l 6 marzo 2015 il Consiglio ha adottato il suddetto obiettivo quale contributo previsto determinato a livello nazionale dell'Unione e dei suoi Stati membri, che come tale è stato comunicato al segretariato dell'UNFCCC.

(8)Nella sua comunicazione che accompagna la proposta dell'Unione per la firma dell'accordo di Parigi, la Commissione ha sottolineato che la transizione mondiale verso l'energia pulita richiede mutamenti nei comportamenti di investimento e incentivi nell'intero spettro delle politiche. Per l'Unione è di primaria importanza la creazione di un'Unione dell'energia resiliente, capace di garantire un approvvigionamento energetico sicuro, sostenibile, competitivo e a prezzi ragionevoli ai propri cittadini. Per raggiungere questo obiettivo occorre proseguire con azioni ambiziose per il clima e compiere progressi riguardo ad altri aspetti dell'Unione dell'energia.

(9)Il Consiglio ha confermato nelle conclusioni del 18 settembre 2015 l'intenzione dell'Unione e dei suoi Stati membri di agire congiuntamente nel quadro dell'accordo di Parigi e ha accolto con favore l'intenzione della Norvegia e dell'Islanda di partecipare a tale azione congiunta.

(10)L'azione congiunta dell'Unione e dei suoi Stati membri sarà concordata a tempo debito e riguarderà il rispettivo livello di emissioni assegnato all'Unione e ai sui Stati membri.

(11)L'articolo 4, paragrafo 16, dell'accordo di Parigi stabilisce che il segretariato debba essere informato dell'azione congiunta e anche dei livelli di emissioni attribuiti a ciascuna parte nel periodo considerato.

(12)L'accordo di Parigi è conforme agli obiettivi ambientali dell'Unione di cui all'articolo 191 del trattato, vale a dire la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente; la protezione della salute umana; e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici.

(13)È pertanto opportuno approvare l'accordo di Parigi e la dichiarazione relativa alle competenze a nome dell'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

L'accordo di Parigi adottato il 12 dicembre 2015 nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici è approvato a nome dell'Unione.

Il testo dell'accordo di Parigi è accluso alla presente decisione.

La dichiarazione relativa alle competenze, acclusa alla presente decisione, è ugualmente approvata a nome dell'Unione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione, lo strumento di ratifica presso il segretario generale delle Nazioni Unite, in conformità dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'accordo di Parigi, unitamentealla dichiarazione relativa alle competenze.

Articolo 3

1.Gli Stati membri si adoperano per adottare le misure necessarie al fine di procedere al deposito degli strumenti di ratifica simultaneamente all'Unione o successivamente non appena possibile.

2.Gli Stati membri informano la Commissione delle loro decisioni riguardo alla ratifica dell'accordo di Parigi o, a seconda dei casi, della probabile data di espletamento delle procedure necessarie.

Articolo 4

La decisione entra in vigore il giorno successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 Ottobre 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

M. LAJČÁK

Tratto da:
Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1841

 

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