Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1813 della Commissione del 7 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 104,

considerando quanto segue:

(1)Ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (2), la forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento e le modalità per la loro trasmissione alla Commissione sono quelli stabiliti in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 della Commissione (3).

(2)Gli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 non possono essere utilizzati per i fini previsti nell'esercizio finanziario 2017. Occorre quindi abrogare il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 e sostituirlo con un nuovo regolamento che definisca la forma e il contenuto delle informazioni contabili per detto esercizio finanziario.

(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La forma e il contenuto delle informazioni contabili di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, nonché le relative modalità di trasmissione alla Commissione, sono definiti negli allegati I (Tabella X), II (Specifiche tecniche per la trasmissione dei file informatici relativi alle spese del FEAGA e del FEASR), III (Promemoria) e IV (Struttura dei codici di bilancio FEASR [F109]) del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1532 è abrogato con effetto a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 16 ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1813

 

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