Pagina 2, considerando 7, secondo capoverso:
anziché:
«Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai raccordi idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i raccordi idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali raccordi per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di raccordi idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»
leggasi:
«Gli Stati membri non dovrebbero, ai fini dell'omologazione nazionale, per motivi relativi alla sicurezza funzionale rispetto alle prestazioni di frenatura, rifiutare di omologare i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, con l'eccezione delle prescrizioni applicabili ai collegamenti idraulici del tipo a un condotto. Il presente regolamento dovrebbe introdurre prescrizioni armonizzate per i collegamenti idraulici del tipo a un condotto ai fini dell'accettazione di tali collegamenti per l'omologazione UE per un periodo di tempo limitato. Poiché tuttavia alcuni Stati membri disponevano di prescrizioni più rigorose a livello nazionale, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di rifiutare il rilascio di omologazioni nazionali a tipi di veicoli muniti di collegamenti idraulici del tipo a un condotto già dalla data di applicazione del presente regolamento, se ritengono che ciò sia in linea con le esigenze di sicurezza a livello nazionale.»
Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 23, prima parte:
anziché:
«“veicolo rimorchiato con barra di trazione”»
leggasi:
«“veicolo rimorchiato con timone”».
Pagina 4, capo I, articolo 2, punto 25:
anziché:
«“veicolo rimorchiato con barra di trazione rigida”: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di una barra di trazione che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di una barra di trazione rigida. Una barra di trazione snodata regolabile idraulicamente è considerata una barra di trazione rigida;»
leggasi:
«“veicolo rimorchiato con timone rigido”: un veicolo rimorchiato delle categorie R o S con un asse o un gruppo di assi muniti di un timone che trasmette un carico statico significativo al trattore in ragione della sua costruzione e che non rientra nella definizione di veicolo rimorchiato ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un complesso di veicoli non deve essere costituito da un perno di accoppiamento e da una ralla. Si può verificare qualche lieve movimento verticale in corrispondenza di un timone rigido. Un timone snodato regolabile idraulicamente è considerato un timone rigido;»
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32015R0068R(01)