Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1800 della Commissione dell'11 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (1), in particolare l'articolo 109 bis, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) e una scala obiettiva di classi di merito di credito ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità (nel seguito «l'associazione») deve essere coerente con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti patrimoniali per gli enti creditizi e gli enti finanziari quali definiti nel regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(2)Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1799 della Commissione (3) stabilisce la metodologia di associazione ai fini dell'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo dei requisiti di capitale per gli enti creditizi e gli enti finanziari, in particolare le regole in materia di corrispondenza tra le pertinenti valutazioni del merito di credito e le sei classi di merito di credito di cui al regolamento (UE) n. 575/2013.

(3)Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, l'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione (4) stabilisce che la scala delle classi di merito di credito cui vanno associate le valutazioni del merito di credito include sette classi di merito di credito invece delle sei classi di merito di credito previste dal regolamento (UE) n. 575/2013 e utilizzate per la metodologia di associazione per gli enti creditizi e gli enti finanziari.

(4)Al fine di conseguire la coerenza richiesta dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera n), della direttiva 2009/138/CE, l'associazione si basa sulla metodologia applicata per gli enti creditizi e gli enti finanziari fatte salve modifiche, se necessarie, tenuto conto dell'ulteriore classe prevista dal sistema di qualità creditizia di pertinenza ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

(5)Il presente regolamento istituisce un meccanismo di associazione, tenendo conto di fattori quantitativi e qualitativi. Al fine di conciliare le preoccupazioni prudenziali con le esigenze del mercato, è necessario evitare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI che a causa del loro ingresso più recente sul mercato dispongono di scarse informazioni quantitative. Pertanto, se vi sono scarse informazioni quantitative, la rilevanza dei fattori quantitativi per determinare l'associazione dovrebbe essere attenuata. L'associazione dovrebbe essere aggiornata ogniqualvolta ciò risulti necessario al fine di tener conto di informazioni quantitative raccolte dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.

(6)Le modalità di associazione si applicano alle valutazioni del merito di credito delle ECAI, che sono agenzie di rating del credito registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento, nonché alle valutazioni del merito di credito avallate dalle ECAI conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009.

(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione presentati alla Commissione dalle autorità europee di vigilanza (Autorità bancaria europea, Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati).

(8)Il 29 marzo 2016 la Commissione ha notificato al Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza la sua intenzione di approvare il progetto di norme tecniche di attuazione con modifiche volte a garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la necessità di evitare un'ulteriore concentrazione nel mercato già molto concentrato dei rating del credito, dominato da tre grandi ECAI che detengono una quota di mercato combinata di circa il 90 %. Nella sua notifica la Commissione ha sottolineato in particolare la necessità di evitare l'applicazione automatica, dopo tre anni, di maggiore prudenza nell'associazione per tutte le ECAI che non hanno emesso un numero sufficiente di rating, indipendentemente dalla loro qualità, poiché tale approccio rischierebbe di creare una barriera normativa all'ingresso nel mercato e di pregiudicare la posizione concorrenziale delle ECAI più piccole o più recenti semplicemente perché non producono lo stesso numero di rating delle grandi imprese ben avviate. Nel suo parere formale del 12 maggio 2016 il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ha confermato la sua posizione iniziale e non ha ripresentato norme tecniche di attuazione modificate in maniera conforme alle modifiche proposte dalla Commissione.

(9)Al fine di garantire un equilibrio tra, da una parte, un solido approccio prudenziale e, dall'altra, la concorrenza nel mercato dei rating del credito, il progetto di norme tecniche di attuazione dovrebbe essere modificato per quanto riguarda le disposizioni che possono causare indebiti e significativi svantaggi per le ECAI più piccole o più recenti a causa del loro più recente ingresso nel mercato, in particolare le disposizioni riguardanti l'applicazione di un trattamento più prudente in caso di scarsità di dati, l'entrata in vigore automatica della nuova associazione a decorrere dal 2019, la disposizione relativa al riesame dell'associazione e delle tabelle di associazione a decorrere dal 2019.

(10)Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, hanno analizzato i potenziali costi e benefici collegati e hanno chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), del gruppo delle parti interessate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), nonché del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8),

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

La corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito e una scala obiettiva di classi di merito di credito figura nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 Ottobre 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1800

 

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