Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1801 della Commissione dell'11 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l'articolo 270, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede l'associazione, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse dall'ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 dello stesso regolamento (nel seguito «l'associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.

(2)Alcuni termini e concetti simili utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. Il termine «valutazione del merito di credito» è utilizzato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distingue però chiaramente tra questi due concetti utilizzando rispettivamente i termini «categoria di rating» e «rating del credito». Al fine di evitare confusione, considerata la necessità di distinguere i due concetti, e data la complementarità dei due regolamenti, nel presente regolamento dovrebbero essere utilizzati i termini di cui e ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.

(3)L'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizza l'uso dei rating del credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui tale rating del credito sia stato emesso o avallato da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 268, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordina l'uso di un rating del credito di un'ECAI alla pubblicazione da parte dell'ECAI delle procedure, delle metodologie, delle ipotesi e degli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati sono differenziate chiaramente dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altre entità. È pertanto opportuno indicare solo la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le categorie di rating relative alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano tutte le predette condizioni.

(4)L'associazione tra i rating del credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e le classi di merito di credito dovrebbe prendere in considerazione fattori quantitativi quali i tassi di default e di perdita e i dati storici sulla performance dei rating del credito, nonché fattori qualitativi quali la gamma di operazioni, le metodologie e il significato delle categorie di rating. Tuttavia, è opportuno notare che i rating del credito per le cartolarizzazioni si applicano a un'ampia gamma di operazioni e che hanno registrato storicamente performance considerevolmente eterogenee durante la crisi finanziaria del 2007-2009. Inoltre, in seguito alla crisi sia le metodologie delle ECAI che l'approccio normativo dell'Unione in materia di cartolarizzazione stanno cambiando e la disciplina delle cartolarizzazioni è oggetto di discussioni anche a livello internazionale. Per tener conto di tali sviluppi del quadro regolamentare e della performance eterogenea dei rating di credito delle cartolarizzazioni e per evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni, è necessario porre in evidenza gli aspetti qualitativi dell'analisi dei dati quantitativi disponibili.

(5)Nel contesto di un'analisi qualitativa, al fine di garantire che l'associazione tra i rating del credito e le classi di merito di credito sia obiettiva e coerente e che la transizione sia agevole per il mercato, è necessario affidarsi all'associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito emesse nel 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). All'epoca le associazioni per le ECAI che emettevano rating di cartolarizzazioni non erano basate solo su una metodologia quantitativa ma anche su dati storici relativi alla performance dei rating del credito prima della crisi finanziaria. Esse erano state studiate per garantire l'obiettività e la coerenza globali tra i gradi relativi di rischio espressi dalle diverse classi di rating utilizzate per i rating del credito delle ECAI operanti in quel momento sul mercato delle cartolarizzazioni.

(6)Le nuove ECAI che sono entrate nel mercato delle cartolarizzazioni dopo le associazioni del 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE non hanno assegnato un numero sufficiente di rating perché se ne possa valutare con affidabilità statistica la performance storica. Tuttavia, è necessario estendere alle nuove ECAI l'associazione valida per le ECAI consolidate, al fine di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di associare rating del credito e classi di merito di credito in maniera prudente per tutte le ECAI e di evitare notevoli svantaggi concorrenziali.

(7)Dato che le classi di merito di credito valide per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono diverse da quelle che si applicano alle posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 dello stesso regolamento, dovrebbero essere fornite associazioni diverse per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating.

(8)Sia l'articolo 251 che l'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 includono riferimenti alle classi di merito di credito per le posizioni verso la ricartolarizzazione. Di conseguenza, la disciplina della cartolarizzazione del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende anche le posizioni verso la ricartolarizzazione. Pertanto le associazioni dovrebbero coprire i rating del credito assegnati sia alle posizioni verso la cartolarizzazione che alle posizioni verso la ricartolarizzazione.

(9)A seguito del completamento delle riforme in corso in materia di regolamentazione dei requisiti di capitale applicabili alle cartolarizzazioni, e al fine di prendere in considerazione nuovi dati storici che coprano un periodo post-crisi sufficientemente lungo, le associazioni dovrebbero essere aggiornate nei casi in cui le informazioni disponibili possano contribuire alla messa a punto di una metodologia di associazione quantitativa obiettiva e pienamente coerente, in conformità all'articolo 270, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e con crescente presa in considerazione di prove quantitative.

(10)Data l'attenzione agli aspetti qualitativi dell'analisi della performance dei rating delle cartolarizzazioni, è necessario controllare regolarmente i dati comunicati al fine di valutare l'opportunità di riesaminare le associazioni effettuate in caso di default di posizioni verso la cartolarizzazione, e considerare la possibilità di modificare le associazioni, se del caso, in conformità all'articolo 270, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1801

 

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