La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l'articolo 36, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 36, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 1306/2013 dispone che ai pagamenti intermedi per i programmi di sviluppo rurale si applichi l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). L'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013 stabilisce le regole relative all'interruzione dei termini di pagamento. L'articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione (3) stabilisce le modalità di dichiarazioni di spesa per ciascun programma di sviluppo rurale. Al fine di garantire la coerenza con le disposizioni dell'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, l'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 deve riferirsi solo alla possibilità per l'ordinatore sottodelegato, di chiedere informazioni supplementari e interrompere il relativo termine di pagamento intermedio nel caso in cui una dichiarazione di spesa sia incompleta o la Commissione necessiti di chiarimenti a causa di informazioni incomplete, incoerenze o differenze di interpretazione.
(2)Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014.
(3)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Nell'articolo 22, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014, il testo del primo comma è sostituito dal seguente:
«Fatto salvo l'articolo 83 del regolamento (UE) n. 1303/2013, nel caso in cui l'ordinatore sottodelegato richiede ulteriori verifiche a causa di informazioni incomplete o non chiare o disaccordi, divergenze di interpretazione o qualsiasi altro tipo di incoerenza relativa a una dichiarazione di spesa per un dato periodo di riferimento, risultanti in particolare dalla mancata comunicazione delle informazioni richieste a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013 e degli atti della Commissione adottati ai sensi di tale regolamento, lo Stato membro interessato, su richiesta dell'ordinatore sottodelegato, fornisce informazioni supplementari entro un termine fissato in tale richiesta secondo la gravità del problema.»
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 Ottobre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1786