Regolamento (UE) 2016/1785 della Commissione del 7 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 49, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)Per le sostanze cimoxanil, fosfine e fosfuri i livelli massimi di residui (LMR) sono fissati nell'allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per il fosfuro di idrogeno gli LMR sono fissati nell'allegato II e nell'allegato III, parte B, di detto regolamento. Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tali sostanze attive non sono iscritte nell'allegato IV di detto regolamento, si applica il valore standard di 0,01 mg/kg di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), dello stesso regolamento.

(2)Per il cimoxanil l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (nel seguito «l'Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di ridurre gli LMR per patate, aglio, cipolle, cetrioli, cetriolini, zucchine, broccoli, cavolfiori, piselli (freschi, con baccello), carciofi e porri. Per altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. L'autorità ha concluso che riguardo agli LMR per uve da tavola, uve da vino, lattuga, spinaci, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), infusioni di erbe (essiccate, fiori) e luppolo, alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per semi di girasole e semi di soia e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(3)Per i sali di fosfano e di fosfuro l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione dei residui e ha raccomandato di ridurre gli LMR per erbe fresche, fagioli (secchi), lenticchie (secche), piselli (secchi), lupini (secchi), tè, infusioni di erbe, cacao e spezie. Per i chicchi di caffè ha raccomandato di aumentare l'LMR vigente. L'Autorità ha concluso che per quanto riguarda gli LMR per mandorle, noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecàn, pinoli, pistacchi, noci comuni, semi di lino, arachidi, semi di papavero, semi di sesamo, semi di girasole, semi di colza, semi di soia, semi di senape, semi di cotone, semi di zucca, cartamo, borragine, camelina, semi di canapa, semi di ricino, orzo in chicchi, grano saraceno in chicchi, mais in chicchi, miglio in chicchi, avena in chicchi, riso in chicchi, segala in chicchi, sorgo in chicchi, frumento in chicchi e prodotti di origine animale alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento.

(4)Per le sostanze 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio e p-nitrofenolato di sodio l'Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti in conformità dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (4). Essa ha proposto una definizione dei residui e ha raccomandato di fissare gli LMR per pomodori, melanzane, meloni e cocomeri. Per quanto riguarda gli LMR per uve da tavola, uve da vino, fragole, lamponi, ribes a grappoli, mais in chicchi, riso in chicchi, frumento in chicchi e luppolo l'Autorità ha concluso che alcune informazioni non erano disponibili e che era necessario un ulteriore esame da parte dei responsabili della gestione del rischio. Dato che non sussistono rischi per i consumatori, gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall'Autorità. Tali LMR saranno riveduti tenendo conto delle informazioni disponibili, entro un termine di due anni a decorrere dalla pubblicazione del presente regolamento. L'Autorità ha concluso che non era disponibile alcuna informazione riguardo agli LMR per olive da tavola e olive da olio e che erano necessari ulteriori esami a cura dei responsabili della gestione del rischio. Per tali prodotti gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione.

(5)Per quanto riguarda i prodotti sui quali l'impiego del prodotto fitosanitario in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all'importazione o limiti massimi di residui del Codex (CXL), gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico limite di determinazione oppure dovrebbe applicarsi l'LMR di base, conformemente all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005.

(6)La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell'Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adattare alcuni limiti di determinazione. Per varie sostanze, tali laboratori sono giunti alla conclusione che per alcuni prodotti gli sviluppi della tecnica richiedono la fissazione di specifici limiti di determinazione.

(7)Le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, tenuto conto dei pareri motivati dell'Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame.

(8)I partner commerciali dell'Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione.

(9)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005.

(10)Per consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, è opportuno che il presente regolamento stabilisca disposizioni transitorie per i prodotti ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni confermano un livello elevato di protezione dei consumatori.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1785

 

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