La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare la lettera d) del primo paragrafo e il secondo paragrafo dell'articolo 91,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (2) definisce le caratteristiche chimiche ed organolettiche degli oli di oliva e degli oli di sansa d'oliva e stabilisce i metodi di valutazione di tali caratteristiche. Tali metodi vengono regolarmente aggiornati in base al parere degli esperti nel settore chimico e conformemente all'operato svolto nell'ambito del Consiglio oleicolo internazionale (COI).
(2)Allo scopo di garantire l'applicazione a livello dell'Unione dei più recenti criteri internazionali fissati dal COI, è opportuno aggiornare il metodo per la determinazione dell'indice di perossidi stabilito nel regolamento (CEE) n. 2568/91.
(3)È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2568/91.
(4)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2568/91 è sostituito dal testo figurante nell'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 30 Settembre 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1784