Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1778 della Commissione del 6 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 4,

dopo aver consultato gli Stati membri,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1.Apertura

(1)Il 4 gennaio 2016 la European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») ha presentato una denuncia per conto di produttori che rappresentano oltre il 90 % della produzione totale dell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati. La denuncia conteneva prove dell'esistenza di dumping e della conseguente minaccia di pregiudizio notevole, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.

(2)In seguito alla denuncia, il 13 febbraio 2016 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese («la RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2009/1225 del Consiglio (2) («il regolamento di base»). L'avviso di apertura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(3)La Commissione ha conseguentemente avviato altre due inchieste:

a)In data 13 maggio 2016 (4), un'inchiesta antisovvenzioni relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario della Repubblica popolare cinese;

b)In data 7 luglio 2016 (5), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni dello stesso prodotto originario del Brasile, dell'Iran, della Russia, della Serbia e dell'Ucraina.

1.2. Registrazione

(4)Il 5 aprile 2016 il denunciante ha presentato una richiesta di registrazione delle importazioni del prodotto in esame dalla RPC. Il 2 giugno 2016 il denunciante ha aggiornato la richiesta fornendo dati finanziari più recenti, ma l'ha ritirata in data 11 agosto 2016.

1.3.   Parti interessate

(5)Nell'avviso di apertura la Commissione invitava le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha espressamente informato dell'apertura dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori noti, i fornitori e gli utilizzatori, gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.

(6)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le proprie osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite.

1.4.Campionamento

(7)Nell'avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate in conformità all'articolo 17 del regolamento di base.

1.4.1.   Campionamento dei produttori dell'Unione

(8)Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato che, dato il loro numero elevato, avrebbe selezionato un campione di produttori dell'Unione. La Commissione ha poi selezionato un campione sulla base dei più elevati volumi rappresentativi della produzione e delle vendite garantendo al contempo la distribuzione geografica. Essa ha informato le società selezionate in via provvisoria e il denunciante. La Commissione ha invitato le parti interessate a esprimere osservazioni sul campione provvisorio.

(9)Uno dei produttori dell'Unione selezionato in via provvisoria ha informato la Commissione che non avrebbe potuto collaborare. La federazione italiana del ferro e dell'acciaio (Federacciai) ed Eurofer hanno inoltre osservato che l'Europa meridionale non era rappresentata nel campione provvisorio. Per garantire una migliore distribuzione geografica, la Commissione ha sostituito il produttore dell'Unione che ha deciso di non collaborare con un produttore dell'Unione appartenente all'Europa meridionale.

(10)Di conseguenza il campione definitivo è risultato costituito da cinque produttori dell'Unione di cinque diversi Stati membri e rappresenta oltre il 45 % della produzione dell'Unione.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1778

 

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