La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 7,
dopo aver consultato gli Stati membri,
considerando quanto segue:
1.PROCEDIMENTO
1.1.Apertura
(1)In data 13 febbraio 2016, la Commissione europea («la Commissione») ha avviato, fondandosi sull'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 (2) del Consiglio («il regolamento di base»), un'inchiesta antidumping relativa alle importazioni nell'Unione europea («l'Unione») di prodotti piatti di acciaio legato o non legato (acciaio inossidabile, acciaio al silicio detto «magnetico», acciaio per utensili e acciaio rapido esclusi), laminati a caldo, non placcati né rivestiti, non arrotolati, di spessore superiore a 10 mm e di larghezza minima di 600 mm oppure di spessore compreso tra 4,75 mm e 10 mm e di larghezza pari o superiore a 2 050 mm («lamiera pesante»), originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).
(2)La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).
(3)La Commissione ha avviato l'inchiesta su denuncia, presentata il 4 gennaio 2016, dalla European Steel Association («Eurofer» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di lamiera pesante.
(4)La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di dumping e del conseguente notevole pregiudizio, sufficienti per giustificare l'apertura dell'inchiesta.
1.2.Registrazione
(5)Su richiesta del denunciante, suffragata dai necessari elementi di prova, la Commissione ha pubblicato, in data 10 agosto 2016, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1357 (4) che imponeva la registrazione a partire dall'11 agosto 2016 delle importazioni di lamiera pesante originaria della RPC («il regolamento sulla registrazione»).
1.3. Parti interessate
(6)Nell'avviso di apertura, la Commissione invitava le parti interessate a manifestarsi al fine di partecipare all'inchiesta. La Commissione inoltre informava espressamente dell'avvio dell'inchiesta il denunciante, altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori, i fornitori e gli utilizzatori noti nonché gli operatori commerciali e le associazioni notoriamente interessate, invitandoli a partecipare.
(7)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare per iscritto le proprie osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale.
(8)La Commissione informava inoltre vari produttori in Australia, Brasile, Canada, India, Giappone, Repubblica di Corea, Malaysia, Messico, Russia, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, Ucraina e Stati Uniti d'America dell'apertura dell'inchiesta, invitandoli a partecipare.
(9)Nell'avviso di apertura, la Commissione informava le parti interessate di voler ricorrere agli Stati Uniti d'America come paese terzo a economia di mercato («paese di riferimento»), ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.
(10)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull'opportunità della scelta del paese di riferimento e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore per i procedimenti in materia commerciale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1777