Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1775 della Commissione del 4 Ottobre 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (1), in particolare l'articolo 12, paragrafi 1 e 4, l'articolo 16, paragrafo 2 e l'articolo 19, lettere a) e b),

considerando quanto segue:

(1)La direttiva 2009/156/CE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano l'introduzione di equidi vivi nell'Unione. Essa conferisce alla Commissione il potere di specificare le condizioni di polizia sanitaria speciali che si applicano quando cavalli registrati sono reintrodotti nell'Unione dopo essere stati temporaneamente esportati per fini particolari.

(2)La decisione 2004/211/CE della Commissione (2) stabilisce un elenco dei paesi terzi e delle parti di territorio dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano la reintroduzione di cavalli registrati dopo l'esportazione temporanea, e classifica tali paesi in specifici gruppi sanitari.

(3)La decisione 93/195/CEE della Commissione (3) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea in paesi terzi elencati a tal fine nella decisione 2004/211/CE. Per consentire la successiva partecipazione di cavalli registrati a competizioni internazionali in paesi terzi classificati in diversi gruppi sanitari, l'allegato VIII della decisione 93/195/CEE definisce il certificato sanitario per la reintroduzione, dopo un'esportazione temporanea per un periodo inferiore a 90 giorni, di cavalli registrati che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore o Emirati arabi uniti.

(4)Il Qatar figura nell'elenco dell'allegato I della decisione 2004/211/CE per la reintroduzione di cavalli registrati dopo un'esportazione temporanea ed è classificato nel gruppo sanitario E in tale allegato e nell'allegato I della decisione 93/195/CEE.

(5)Nell'aprile 2016 il Qatar ha chiesto di essere incluso nell'elenco di paesi terzi riportato nell'allegato VIII della decisione 93/195/CEE insieme ad Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore ed Emirati arabi uniti e ha fornito le necessarie garanzie che assicurano la separazione dei cavalli registrati provenienti dall'Unione che partecipano a competizioni internazionali da cavalli di stato sanitario inferiore.

(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 93/195/CEE.

(7)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La decisione 93/195/CEE è così modificata:

1)L'ottavo trattino dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«—che hanno partecipato a competizioni internazionali in Australia, Canada, Stati Uniti d'America, Hong Kong, Giappone, Singapore, Emirati arabi uniti o Qatar e rispondono ai requisiti precisati in un certificato sanitario conforme al modello riportato nell'allegato VIII della presente decisione,»;

2)L'allegato VIII è sostituito dal testo contenuto nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 Ottobre 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1775

 

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