La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 178/2002 reca i principi generali da applicare nell'Unione e a livello nazionale in materia di alimenti e mangimi in generale, e di sicurezza degli alimenti e dei mangimi in particolare. Esso prevede l'adozione di misure urgenti quando sia manifesto che alimenti o mangimi importati da un paese terzo possono comportare un grave rischio per la salute umana, per la salute degli animali o per l'ambiente che non possa essere adeguatamente affrontato mediante misure adottate dagli Stati membri.
(2)La direttiva 96/23/CE del Consiglio (2) dispone che la sorveglianza del processo di allevamento degli animali e di prima trasformazione dei prodotti di origine animale deve essere effettuata per la ricerca di taluni residui e talune sostanze negli animali vivi, nei loro escrementi e liquidi biologici, nonché nei tessuti, nei prodotti di origine animale, negli alimenti per animali e nell'acqua di abbeveraggio.
(3)A norma della decisione 2010/381/UE della Commissione (3) almeno il 10 % delle partite di prodotti dell'acquicoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano, deve essere analizzato per verificare la presenza di sostanze farmacologicamente attive, come definite all'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), e in particolare di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.
(4)I risultati degli esami analitici effettuati dai laboratori ufficiali di controllo dimostrano che il livello di conformità dei prodotti dell'acquicoltura provenienti dall'India, destinati al consumo umano, è insoddisfacente per quanto riguarda la presenza di residui di cloramfenicolo, tetraciclina, ossitetraciclina, clorotetraciclina e di metaboliti di nitrofurani.
(5)I risultati di un'ispezione effettuata in India dal servizio ispettivo della Commissione nel mese di marzo 2014 hanno confermato che le garanzie indiane sullo stato dei residui nei prodotti dell'acquicoltura si basano in larga misura sui programmi di prova supplementari esistenti per la fase antecedente la raccolta e l'esportazione e che questi attenuano in una certa misura le annose carenze nei controlli ufficiali delle aziende agricole e, in particolare, i controlli ufficiali molto insoddisfacenti sull'impiego dei medicinali veterinari. Il numero relativamente ristretto di sostanze analizzate in tali programmi supplementari indebolisce l'affidabilità delle summenzionate garanzie. Ad oggi le raccomandazioni del rapporto d'ispezione riguardante il monitoraggio ufficiale delle aziende di acquicoltura non sono state trattate in modo soddisfacente.
(6)È opportuno adeguare le misure di cui alla decisione 2010/381/UE relativamente a tutti i prodotti dell'acquicoltura destinati al consumo umano importati dall'India. L'obbligo di analisi obbligatorie dovrebbe essere rafforzato per continuare a dissuadere i produttori in India da un uso improprio delle sostanze pertinenti e per ridurre al minimo i rischi per la salute umana nell'Unione europea.
(7)A seguito dell'attuazione del sistema informatico veterinario integrato («Traces») in conformità all'articolo 3 della decisione 2004/292/CE della Commissione (5) e di un migliore utilizzo del modulo di importazione in Traces per quanto riguarda le informazioni sui risultati delle prove di laboratorio, gli Stati membri dovrebbero essere esentati dagli obblighi di rendicontazione trimestrale di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della decisione 2010/381/UE.
(8)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/381/UE.
(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La decisione 2010/381/UE è così modificata:
1)All'articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«1.Gli Stati membri, utilizzando idonei piani di campionamento, si assicurano che i campioni ufficiali siano prelevati da almeno il 50 % delle partite presentate per l'importazione ai posti d'ispezione frontalieri sul loro territorio. Nel caso in cui la partita sia costituita da prodotti dell'acquicoltura provenienti da più di uno stabilimento di origine, vengono prelevati campioni per ogni singolo stabilimento.»;
2)All'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 4 Ottobre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1774