Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, e l'articolo 83, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1).
(2)Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
(3)Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.
(4)Il protocollo riguarda settori relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale, la definizione dei reati e la cooperazione di polizia. Nella misura in cui gli articoli 14, 16, 19, 23, 26, 27, 29 e 30 del protocollo possono essere attuati mediante misure che rientrano nell'ambito di applicazione dei settori summenzionati, tali disposizioni rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(5)Mediante atti giuridici, l'Unione ha stabilito norme comuni nei settori della cooperazione giudiziaria in materia penale e della definizione dei reati (4). Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo possono incidere sulle norme comuni o modificarne la portata. È opportuno approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.
(6)Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.
(7)L'Irlanda è vincolata dall'atto del Consiglio del 26 luglio 1995 e dalla decisione quadro 2001/500/GAI e partecipa, pertanto, all'adozione della presente decisione.
(8)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(9)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.
(10)La decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda la conclusione a nome dell'Unione del protocollo, fatta eccezione per le disposizioni relative agli obblighi concernenti la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati.
(11)È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, per quanto riguarda gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 relativi alla cooperazione giudiziaria in materia penale e alla definizione dei reati.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:
a)Lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;
b)La dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, il 17 Giugno 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
J.R.V.A. DIJSSELBLOEM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1750