Decisione (UE) 2016/1749 del Consiglio del 17 Giugno 2016.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 33, 113, 114 e 207, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)La conclusione della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) per la lotta al tabagismo (FCTC) è stata approvata per conto della Comunità con decisione 2004/513/CE del Consiglio (1).

(2)Conformemente alle decisioni 2013/744/UE (2) e 2013/745/UE (3) del Consiglio, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco della FCTC dell'OMS («protocollo») è stato firmato il 20 dicembre 2013, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

(3)Il protocollo rappresenta un importante contributo alle iniziative internazionali volte a eliminare ogni forma di commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco e a combattere in tal modo l'elusione di imposte e dazi doganali, nonché a ridurre l'offerta di prodotti del tabacco conformemente all'articolo 15 della FCTC dell'OMS. Il protocollo contribuisce altresì al buon funzionamento del mercato interno dei prodotti del tabacco, garantendo nel contempo un elevato livello di salute pubblica.

(4)L'Unione ha competenza esclusiva per varie disposizioni del protocollo che rientrano nell'ambito di applicazione della politica commerciale comune dell'Unione o nei settori per i quali l'Unione ha stabilito norme comuni (4). Il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata. È opportuno pertanto approvare il protocollo a nome dell'Unione per le materie di competenza dell'Unione, unicamente nella misura in cui il protocollo può incidere su tali norme comuni o modificarne la portata.

(5)Con la conclusione del protocollo l'Unione non eserciterà una competenza concorrente, gli Stati membri mantengono pertanto le rispettive competenze nei settori contemplati dal protocollo che non incidono su dette norme comuni o non ne modificano la portata.

(6)Gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30 del protocollo riguardano la cooperazione giudiziaria in materia penale e la definizione dei reati e rientrano, pertanto, nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. La decisione (UE) 2016/1750 del Consiglio (5), adottata parallelamente alla presente decisione, riguarda tali disposizioni.

(7)È opportuno approvare il protocollo per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell'Unione,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, il protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo, fatta eccezione per le disposizioni che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V della parte terza del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 14, 16, 26, 29 e 30.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la o le persone abilitate a depositare, a nome dell'Unione:

a)Lo strumento di cui all'articolo 44, paragrafo 1, del protocollo;

b)La dichiarazione sulle competenze di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell'articolo 44, paragrafo 3, del protocollo.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, il 17 Giugno 2016

Per il Consiglio

Il Presidente

J.R.V.A. DIJSSELBLOEM

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1749

 

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