Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1702 della Commissione del 18 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (1), in particolare l’articolo 99, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 99, paragrafo 6, quarto comma, l’articolo 101, paragrafo 4, terzo comma, e l’articolo 394, paragrafo 4, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione (2) stabilisce gli obblighi in relazione alle segnalazioni che gli enti sono tenuti ad effettuare ai fini della conformità al regolamento (UE) n. 575/2013. Dato che il quadro normativo istituito dal regolamento (UE) n. 575/2013 è in corso di graduale integrazione e modifica nei suoi elementi non essenziali mediante l’adozione di norme tecniche di regolamentazione, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 deve essere aggiornato di conseguenza per riflettere tali norme.

(2)Per assicurare l’applicazione corretta e uniforme degli obblighi previsti dal regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014, è opportuno fornire ulteriori precisazioni in merito ai modelli, alle istruzioni e alle definizioni utilizzati dagli enti per le segnalazioni a fini di vigilanza. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe anch’esso essere aggiornato per correggere refusi, riferimenti sbagliati o incongruenze di formattazione individuati nel corso dell’applicazione del regolamento. Pertanto, per motivi di chiarezza giuridica, è opportuno sostituire vari modelli degli allegati I, III e IV e modificare alcune delle istruzioni contenute negli allegati II, V, VII e IX.

(3)Per dare agli enti e alle autorità competenti il tempo necessario per attuare le modifiche di cui al presente regolamento, è opportuno che esso si applichi a decorrere dal 1o dicembre 2016.

(4)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione.

(5)Dato che le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 non comportano cambiamenti significativi sotto il profilo sostanziale, conformemente all’articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), l’ABE non ha svolto una consultazione pubblica aperta, ritenendola sproporzionata rispetto all’oggetto e all’impatto del progetto di norme tecniche di attuazione in questione.

(6)Pertanto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 dovrebbe essere modificato di conseguenza,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è così modificato:

1)L’indice e i modelli 2, 4, 7, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 18 e 21 dell’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dall’indice e dai modelli di cui all’allegato I del presente regolamento.

2)L’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato II del presente regolamento.

3)I modelli 1.2, 2, 8, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 30, 31, 41, 43 e 45 dell’allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 sono sostituiti dai modelli di cui all’allegato III del presente regolamento.

4)L’allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato IV del presente regolamento.

5)L’allegato V del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato V

del presente regolamento.

6)L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VI del presente regolamento.

7)L’allegato IX del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 è sostituito dal testo dell’allegato VII del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o dicembre 2016 e la prima data di riferimento per le segnalazioni è il 31 dicembre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 Agosto 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1702

 

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