Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1)Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1) che applica talune misure restrittive nei confronti di persone, di gruppi e di entità elencati nell'allegato.
(2)Considerato l'accordo di pace della Colombia, è opportuno sospendere le misure nei confronti di un'entità, fatto salvo uno specifico riesame da parte del Consiglio dopo sei mesi.
(3)È opportuno pertanto modificare di conseguenza la posizione comune 2001/931/PESC,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
La posizione comune 2001/931/PESC è modificata come segue:
All'articolo 5 è aggiunto il paragrafo seguente:
«Le misure di cui agli articoli 2, 3 e 4, nella misura in cui si applicano alle “Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” — FARC (Forze armate rivoluzionarie della Colombia), sono sospese.».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 27 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1711