Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione (PESC) 2016/1711 del Consiglio, che modifica la posizione comune 2001/931/PESC (1)
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 2580/2001 del Consiglio (2) attua la posizione comune 2001/931/PESC (3).
(2)Il 27 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1711 che modifica la posizione comune 2001/931/PESC. La decisione (PESC) 2016/1711 sospende l'applicazione dell'obbligo di congelare le attività delle «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — «FARC» («Forze armate rivoluzionarie della Colombia») e il divieto di mettere a loro disposizione capitali e risorse economiche.
(3)È necessaria un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici di tutti gli Stati membri.
(4)È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2580/2001.
(5)Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 2580/2001 è così modificato:
All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
«4. Le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 sono sospese per quanto riguarda le «Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia» — “FARC” (“Forze armate rivoluzionarie della Colombia”).».
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 27 Settembre 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
F.MOGHERINI
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1710