Decisione del Consiglio del 18 Febbraio 2014.

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 217 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

visto l'atto relativo di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il 24 settembre 2012 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri e della Repubblica di Croazia, con l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, al fine di concludere un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea («protocollo»).

(2)Tali negoziati hanno avuto esito positivo e il protocollo è stato approvato dal governo dell'ex Repubblica iugoslava di Macedonia mediante uno scambio di lettere del 25 ottobre 2013.

(3)È opportuno firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, fatta salva la sua conclusione in data successiva.

(4)La conclusione del protocollo è oggetto di una procedura distinta per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità europea dell'energia atomica.

(5)Data l'adesione della Croazia all'Unione il 1o luglio 2013, il protocollo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio a decorrere da tale data, in attesa che siano terminate le procedure necessarie alla sua conclusione,

Ha adottato la seguente decisione:

Articolo 1

La firma, a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea è autorizzata, con riserva della conclusione di tale protocollo.

Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare il protocollo a nome dell'Unione e dei suoi Stati membri.

Articolo 3

Il protocollo è applicato a titolo provvisorio, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 2, a decorrere dal 1o luglio 2013, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 18 Febbraio 2014

Per il Consiglio

Il Presidente

G. STOURNARAS

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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_276_R_0001

 

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