La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE (1) del Consiglio, in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 6,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,
previa consultazione del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
considerando quanto segue:
(1)Le direttive 98/70/CE e 2009/28/CE stabiliscono criteri di sostenibilità per i biocarburanti. Gli articoli 7 ter e 7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE sono simili agli articoli 17 e 18 e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
(2)Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, è opportuno che gli Stati membri impongano agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva stessa.
(3)Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non dovrebbero imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
(4)La richiesta di riconoscere che l'«Universal Feed Assurance Scheme» permette di dimostrare la conformità di partite di biocarburanti ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE è inizialmente stata trasmessa alla Commissione il 16 maggio 2011. La versione aggiornata del sistema è stata trasmessa il 7 febbraio 2014. Il sistema è applicato nel Regno Unito e può coprire gli ingredienti per mangimi e mangimi composti nonché le colture combinabili. Questo sistema comprende le fasi di commercializzazione, trasporto e stoccaggio delle materie prime di origine agricola dall'azienda agricola fino al primo trasformatore e, relativamente alle altre fasi, si affida ad altri sistemi volontari riconosciuti dalla Commissione. In quanto tale spetta all'«Universal Feed Assurance Scheme» accertarsi che il riconoscimento rilasciato dalla Commissione in merito a tali sistemi con cui collabora resti applicabile per la durata della cooperazione. È opportuno che il sistema riconosciuto sia pubblicato sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
(5)La valutazione dell'«Universal Feed Assurance Scheme» ha rilevato che soddisfa adeguatamente tutti i criteri di sostenibilità della direttiva 98/70/CE e della direttiva 2009/28/CE, fatta eccezione per l'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e l'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE. Esso fornisce tuttavia dati accurati relativamente agli elementi utili per gli operatori economici a valle della catena di controllo per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, e applica un sistema di equilibrio di massa conforme ai requisiti dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
(6)Dalla valutazione dell'«Universal Feed Assurance Scheme», risulta che risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente.
(7)Il sistema «Universal Feed Assurance Scheme» è stato valutato rispetto alla legislazione in vigore al momento dell'adozione della presente decisione. In caso di modifiche significative della base giuridica, la Commissione esaminerà il sistema per stabilire se continua a soddisfare adeguatamente dei criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
(8)In caso di modifiche del sistema, la Commissione dovrebbe esaminarlo per stabilire se esso continua a coprire adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
(9)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Il sistema «Universal Feed Assurance Scheme» (in appresso «il sistema») per il quale è stata presentata domanda di riconoscimento alla Commissione il 7 febbraio 2014, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema fa uso di dati accurati ai fini di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE, nella misura in cui garantisce che tutte le pertinenti informazioni degli operatori a monte della catena di controllo siano comunicate agli operatori economici a valle della stessa.
Il sistema può essere utilizzato per dimostrare il rispetto dell'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE, e dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE, fino al primo trasformatore delle materie prime.
Articolo 2
Le modifiche che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione, eventualmente apportate al contenuto del sistema successivamente all'adozione della medesima, sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti per la presente decisione, o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi, la Commissione può abrogare la presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 17 Settembre 2014
Per la Commissione
Il Presidente
José Manuel BARROSO
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=OJ:JOL_2014_276_R_0007