La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la decisione n. 466/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla concessione di una garanzia dell'Unione alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite relative ad operazioni di finanziamento a sostegno di progetti di investimento al di fuori dell'Unione (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)In seguito all'adozione della decisione n. 466/2014/UE, la Bielorussia ha compiuto alcuni progressi in ambito economico, sociale, ambientale e politico.
(2)Nel gennaio 2015, il Coreper ha approvato un elenco di 29 misure intese a rafforzare la politica di impegno critico dell'UE nei confronti della Bielorussia. Una di queste misure riguarda il riesame da parte dell'UE del suo approccio restrittivo in materia di prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI) nei confronti della Bielorussia.
(3)Nelle sue conclusioni del 1o ottobre 2015 il Comitato politico e di sicurezza ha elencato ulteriori misure concrete volte a rafforzare la politica dell'UE di impegno critico nei confronti della Bielorussia, in particolare la misura che riguarda l'allentamento delle restrizioni sui finanziamenti della BEI in Bielorussia.
(4)Nelle sue conclusioni sulla Bielorussia del 15 febbraio 2016, il Consiglio ha deciso di accelerare l'attuazione di misure volte a migliorare la cooperazione UE-Bielorussia in una serie di ambiti economici, commerciali e connessi all'assistenza, con l'obiettivo di modernizzare la Bielorussia e la sua economia e di migliorare la situazione della popolazione bielorussa, un'iniziativa presa anche in vista dell'adesione all'organizzazione mondiale per il commercio (OMC) e in collaborazione con le istituzioni finanziarie internazionali, in particolare la BEI e la BERS, in linea con i rispettivi mandati. Il Consiglio ha inoltre incoraggiato la Bielorussia ad accelerare le riforme economiche assolutamente necessarie.
(5)I passi concreti compiuti dalla Bielorussia per il rispetto delle libertà fondamentali universali, dello Stato di diritto e dei diritti umani continueranno a essere essenziali per l'impostazione della futura politica dell'Unione nei confronti della Bielorussia.
(6)Alla luce degli sviluppi politici in Bielorussia, un sostegno finanziario da parte dell'UE e della comunità internazionale, anche attraverso l'allentamento delle restrizioni alle attività della BEI in Bielorussia, potrebbe aiutare il paese a sviluppare il settore privato, a migliorare le infrastrutture e a stimolare la crescita della produttività, contribuendo così a sostenere il dinamismo e la crescita a medio termine dell'economia bielorussa. Inoltre, le operazioni di finanziamento della BEI che promuovono l'applicazione delle opportune norme ambientali dovrebbero sostenere lo sviluppo ecocompatibile e sostenibile della Bielorussia.
(7)Pertanto, la Commissione, con il contributo del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), ha valutato che la situazione generale della Bielorussia sul piano economico, sociale, ambientale e politico consente di inserire il paese nell'allegato III della decisione n. 466/2014/UE, che contiene l'elenco dei paesi ammissibili ai finanziamenti della BEI con garanzia dell'Unione.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione n. 466/2014/UE,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
Alla sezione B, punto 2, dell'allegato III della decisione n. 466/2014/UE, la voce «Europa orientale: Repubblica di Moldova, Ucraina» è sostituita da: «Europa orientale: Bielorussia, Repubblica di Moldova, Ucraina».
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 15 Aprile 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1455