La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.
(2)In caso di comparsa di un focolaio di peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si possa diffondere ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.
(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana da applicare nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(4)La Polonia ha comunicato alla Commissione l'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.
(5)Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi pongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.
(6)Nell'agosto 2016 si è verificato un focolaio nei suini domestici nella provincia (powiat) di Mońki in Polonia. Considerato che la Polonia fornisce prove documentali preliminari del fatto che tale focolaio è connesso ad attività umane e che esistono indicazioni secondo cui la peste suina africana non è diffusa nella popolazione di suini selvatici delle zone interessate, sono necessarie misure specifiche supplementari rispetto a quelle stabilite dalla decisione di esecuzione 2014/709/UE della Commissione (4), tenuto conto che questo è il quindicesimo focolaio della malattia individuato nei suini quest'anno e che questi focolai si sono verificati in diverse zone della Polonia in cui già vigevano restrizioni.
(7)Per rispondere adeguatamente a questa situazione in modo preventivo ed efficace è importante stabilire misure specifiche per limitare la circolazione degli animali e dei loro prodotti nelle zone indicate nell'allegato della presente decisione. Tali misure sono giustificate in ragione della tipologia dei focolai segnalati nei suini domestici e delle cause alla loro origine.
(8)Date le distanze relativamente grandi tra i focolai più recenti che la Polonia attribuisce in via provvisoria ad attività umane, visti i recenti dati epidemiologici e al fine di impedire ulteriori focolai, è ora necessario e proporzionato definire regioni significativamente più ampie.
(9)Le misure stabilite dalla presente decisione dovrebbero consistere nell'applicazione delle misure previste dalla direttiva 2002/60/CE, in particolare per quanto riguarda i rigorosi vincoli di circolazione e trasporto di suini di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva nelle zone descritte nell'allegato della presente decisione.
(10)Per rispondere in modo coerente e proporzionato a questo nuovo scenario epidemiologico, le misure di cui alla presente decisione devono essere riesaminate contestualmente alla decisione di esecuzione 2014/709/UE alla prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi. Il riesame dovrà tenere conto in particolare del risultato delle ricerche relative alle informazioni preliminari su numerosi focolai nei suini domestici notificati dalla Polonia nel 2016, secondo cui essi non sono connessi ai cinghiali ma piuttosto alle attività umane, nonché del risultato dell'ulteriore sorveglianza e di altre informazioni epidemiologiche rilevanti.
(11)Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, le aree identificate quali zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero figurare nell'allegato della presente decisione e dovrebbe essere stabilita la durata di tale regionalizzazione.
(12)La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica fino al 15 ottobre 2016.
Articolo 3
La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles,il 2 Settembre 2016
Per la Commissione
Vytenis ANDRIUKAITIS
Membro della Commissione
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1452