La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l'articolo 103, paragrafi 7 e 8,
considerando quanto segue:
(1)In tutte le versioni linguistiche sono presenti alcuni errori nel testo dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), dell'articolo 5, paragrafo 3, dell'articolo 6, paragrafo 9, dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 14, paragrafo 1, e dell'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63 della Commissione (2).
(2)L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2015/63 contiene erroneamente la parola «original», che riduce la portata dell'esclusione relativa alle passività degli istituti di credito agevolato. Per chiarire l'obiettivo politico sarebbe necessario eliminare la parola «original».
(3)All'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2015/63 il riferimento all'articolo 429, paragrafi 6 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) dovrebbe essere aggiornato per tener conto delle modifiche apportate dal regolamento delegato (UE) 2015/62 della Commissione (4). Questo riferimento dovrebbe essere sostituito con un riferimento agli articoli 429, 429 bis e 429 ter del regolamento (UE) n. 575/2013.
(4)L'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe indicare chiaramente che si fa riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato disponibile al più tardi il 31 dicembre dell'anno che precede il periodo di contribuzione, e non prima del 31 dicembre.
(5)L'articolo 20, paragrafo 1, contiene un refuso. Il termine dovrebbe essere allineato a quello previsto al paragrafo 4 dello stesso articolo: il 1o settembre 2015.
(6)L'articolo 20, paragrafo 5, deve essere allineato all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 del Consiglio (5), al fine di assicurare coerenza nel mercato interno e nel diritto dell'Unione. L'obiettivo politico è stato tenuto in considerazione nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/81 ma erroneamente non è stato tenuto in considerazione all'articolo 20, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2015/63.
(7)Altri errori sono presenti nella versione in lingua tedesca del testo dell'articolo 14, paragrafo 1, dell'articolo 15, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2015/63.
(8)Il regolamento delegato (UE) 2015/63 dovrebbe pertanto essere rettificato di conseguenza.
Nb:Per visionare il file integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1434