La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio (1), in particolare l'articolo 7 quater, paragrafo 4, secondo comma,
vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (2), in particolare l'articolo 18, paragrafo 4, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1)Gli articoli 7 ter e7 quater e l'allegato IV della direttiva 98/70/CE, gli articoli 17 e 18 e l'allegato V della direttiva 2009/28/CE stabiliscono criteri simili di sostenibilità per i biocarburanti e i bioliquidi e procedure analoghe per la verifica della conformità a tali criteri.
(2)Nel caso in cui biocarburanti e bioliquidi siano presi in considerazione ai fini di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2009/28/CE, gli Stati membri devono imporre agli operatori economici l'obbligo di dimostrare che i biocarburanti e i bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi da 2 a 5, della direttiva 2009/28/CE.
(3)La Commissione può decidere che i sistemi volontari nazionali o internazionali che fissano norme per la produzione di prodotti della biomassa contengono dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e/o dimostrano che le partite di biocarburanti o di bioliquidi rispettano i criteri di sostenibilità di cui all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, e/o che le materie non sono state modificate o eliminate intenzionalmente in modo che le partite o parti di esse rientrino nell'allegato IX. Quando un operatore economico presenta prove o dati ottenuti conformemente a un sistema volontario riconosciuto dalla Commissione, nella misura prevista dalla decisione di riconoscimento, gli Stati membri non possono imporre al fornitore l'obbligo di presentare altre prove di conformità ai criteri di sostenibilità.
(4)La richiesta di riconoscere che «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme», 11, rue de Monceau, 75008 Parigi, Francia, dimostra che le partite di biocarburanti rispettano i criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE è stata presentata alla Commissione il 25 luglio 2016. Il sistema copre un'ampia gamma di materiali, tra cui residui e rifiuti e l'intera catena di custodia. I documenti del sistema riconosciuto dovrebbero essere resi disponibili sulla piattaforma per la trasparenza istituita dalla direttiva 2009/28/CE.
(5)L'esame del sistema «Roundtable on Sustainable Biomaterials EU RED» ha dimostrato che esso risponde adeguatamente ai criteri di sostenibilità di cui alla direttiva 98/70/CE e alla direttiva 2009/28/CE e applica una metodologia di bilancio di massa conforme ai requisiti di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 1, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28/CE.
(6)Dalla valutazione del sistema «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» risulta che esso risponde a norme adeguate in materia di affidabilità, trasparenza e controllo indipendente e rispetta inoltre i requisiti metodologici di cui all'allegato IV della direttiva 98/70/CE e all'allegato V della direttiva 2009/28/CE.
(7)Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato sulla sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
Il «Biomass Biofuels Sustainability voluntary scheme» (nel prosieguo «il sistema»), presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, dimostra che le partite di biocarburanti o di bioliquidi prodotte in conformità alle norme di produzione di biocarburanti e bioliquidi fissate in tale sistema sono conformi ai criteri di sostenibilità di cui all'articolo 7 ter, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 17, paragrafi 3, 4 e 5, della direttiva 2009/28/CE.
Il sistema contiene inoltre dati accurati ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2009/28/CE e dell'articolo 7 ter, paragrafo 2, della direttiva 98/70/CE.
Articolo 2
La presente decisione è valida per un periodo di cinque anni dalla sua entrata in vigore. Le modifiche eventualmente apportate al sistema, quale presentato alla Commissione a fini di riconoscimento il 25 luglio 2016, che possono avere un'incidenza sostanziale sulla presente decisione sono notificate senza indugio alla Commissione. La Commissione esamina le modifiche notificate per stabilire se il sistema continua a rispettare adeguatamente i criteri di sostenibilità per i quali è riconosciuto.
Articolo 3
La Commissione può decidere, tra l'altro, di abrogare la presente decisione per uno dei motivi sottoelencati:
a)Qualora sia chiaramente dimostrato che il sistema non ha attuato elementi considerati determinanti ai fini della presente decisione o in caso di violazione strutturale grave di tali elementi;
b)Qualora nell'ambito del sistema non siano inviate alla Commissione le relazioni annuali di cui i all'articolo 7 quater, paragrafo 6, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 2009/28/CE;
c)Qualora il sistema non rispetti le norme in materia di controllo indipendente specificate dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 7 quater, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 98/70/CE e all'articolo 18, paragrafo 5, terzo comma, della direttiva 2009/28/CE o non apporti migliorie ad altri elementi del sistema considerati determinanti ai fini del mantenimento del riconoscimento.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles,il 26 Agosto 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1433