La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 266,
visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea («il regolamento di base») (1), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 14,
considerando quanto segue:
A.PROCEDURA
(1)Il 23 marzo 2006 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 553/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio («calzature») originarie della Repubblica popolare cinese («RPC») e del Vietnam («il regolamento provvisorio») (2).
(2)Con il regolamento (CE) n. 1472/2006 (3) il Consiglio ha istituito, per un periodo di due anni, dazi antidumping definitivi compresi tra il 9,7 % e il 16,5 % sulle importazioni di determinati tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie del Vietnam e della RPC [«regolamento (CE) n. 1472/2006 del Consiglio» o «il regolamento controverso»].
(3)Con il regolamento (CE) n. 388/2008 (4) il Consiglio ha esteso le misure antidumping definitive sulle importazioni di determinate calzature con tomaie in cuoio originarie della RPC alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Regione amministrativa speciale («RAS») di Macao, a prescindere che sia dichiarato o no originario della RAS di Macao.
(4)In seguito a un riesame in previsione della scadenza aperto il 3 ottobre 2008 (5) il Consiglio, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1294/2009 (6), ha esteso ulteriormente le misure antidumping per 15 mesi, cioè fino al 31 marzo 2011, data di scadenza delle misure [«regolamento (UE) n. 1294/2009 del Consiglio»].
(5)Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («i richiedenti») hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale di primo grado (ora denominato «Tribunale»). Il Tribunale ha respinto tali ricorsi con la sentenza del 4 marzo 2010 nella causa T-401/06 Brosmann Footwear (HK) Ltd e altri/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-671 e con la sentenza del 4 marzo 2010 nelle cause riunite T-407/06 e T-408/06 Zhejiang Aokang Shoes e Wenzhou Taima Shoes/Consiglio, Racc. 2010, pag. II-747.
(6)I richiedenti hanno presentato ricorso contro le suddette sentenze. Nella sentenza del 2 febbraio 2012 nella causa C-249/10 P Brosmann e altri e nella sentenza del 15 novembre 2012 nella causa C-247/10 P Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd («le sentenze Brosmann e Aokang»), la Corte di giustizia ha annullato le sentenze del Tribunale. Essa ha statuito che il Tribunale ha commesso un errore di diritto laddove ha sostenuto che la Commissione non era tenuta a esaminare le richieste di trattamento riservato alle imprese operanti in economia di mercato (TEM), in conformità all'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base, presentate dagli operatori commerciali che non erano stati inclusi nel campione (punto 36 della sentenza nella causa C-249/10 P e punti 29 e 32 della sentenza nella causa C-247/10 P).
(7)La Corte stessa ha quindi pronunciato una sentenza sulla questione, in cui dichiara: «[…], la Commissione avrebbe dovuto esaminare le richieste motivate che le ricorrenti le avevano sottoposto sulla base dell'articolo 2, paragrafo 7, lettere b) e c), del regolamento di base per poter beneficiare del SEM nell'ambito della procedura antidumping cui fa riferimento il regolamento controverso. Deve essere constatato, poi, che non è escluso che un tale esame avrebbe condotto all'imposizione, nei loro confronti, di un dazio antidumping definitivo diverso dal dazio del 16,5 % che è loro applicabile alla luce dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento controverso. Infatti, emerge da tale medesima disposizione che un dazio antidumping definitivo del 9,7 % è stato imposto nei confronti dell'unico operatore cinese figurante nel campione che ha ottenuto il SEM. Orbene, come emerge dal punto 38 della presente sentenza, se la Commissione avesse constatato che le condizioni di un'economia di mercato prevalevano anche per le ricorrenti, queste ultime, quando il calcolo di un margine di dumping individuale non era possibile, avrebbero dovuto beneficiare parimenti di quest'ultimo tasso» (punto 42 della sentenza nella causa C-249/10 P e punto 36 della sentenza nella causa C-247/10 P).
(8)Di conseguenza, la Corte ha annullato il regolamento controverso nella parte che riguarda i richiedenti interessati.
(9)Nell'ottobre 2013 la Commissione, mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (7), ha annunciato di aver deciso di riprendere il procedimento antidumping dal punto preciso in cui l'illegittimità si è verificata e di valutare la prevalenza delle condizioni di economia di mercato per i richiedenti per il periodo dal 1o aprile 2004 al 31 marzo 2005, invitando le parti interessate a manifestarsi.
(10)Nel marzo 2014 il Consiglio, con la decisione di esecuzione 2014/149/UE (8), ha respinto la proposta della Commissione relativa all'adozione di un regolamento di esecuzione del Consiglio che istituisce nuovamente un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di alcuni tipi di calzature con tomaie di cuoio originarie della Repubblica popolare cinese e fabbricate da Brosmann Footwear (HK) Ltd, Seasonable Footwear (Zhongshan) Ltd, Lung Pao Footwear (Guangzhou) Ltd, Risen Footwear (HK) Co Ltd e Zhejiang Aokang Shoes Co. Ltd e ha concluso i procedimenti nei confronti di detti fabbricanti. Il Consiglio ha ritenuto che gli importatori che avevano acquistato calzature da tali produttori esportatori, ai quali i pertinenti dazi doganali erano stati rimborsati dalle competenti autorità nazionali sulla base dell'articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/1992, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario (9) (il «codice doganale comunitario»), avevano acquisito un legittimo affidamento sulla base dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento controverso, che aveva reso le disposizioni del codice doganale comunitario e, in particolare, il suo articolo 221, applicabili alla riscossione dei dazi.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1395