La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (1), in particolare l'articolo 23, primo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nei bovini, negli ovini e nei caprini. Esso si applica alla produzione e all'immissione sul mercato di animali vivi e di prodotti di origine animale e, in taluni casi specifici, all'esportazione degli stessi.
(2)L'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 fissa i criteri in base ai quali è determinata la qualifica sanitaria dei paesi o delle regioni in relazione alla BSE, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Tali criteri si basano sulle condizioni di cui al capitolo sull'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) del codice sanitario per gli animali terrestri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).
(3)Nel maggio 2015 l'assemblea mondiale dei delegati dell'OIE ha modificato il capitolo sulla BSE del codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE, aggiungendo la seguente frase all'articolo 11.4.1: «Ai fini del riconoscimento ufficiale della qualifica sanitaria in relazione al rischio di BSE, si esclude la tipologia 'BSE atipicà in quanto si ritiene che tale forma della malattia si presenti spontaneamente e con frequenza molto bassa in tutte le popolazioni bovine» (2). Ai fini dell'allegato II del regolamento (CE) n. 999/2001 la BSE atipica andrebbe pertanto esclusa dalla definizione di «BSE».
(4)Gli allegati III, V e VII del regolamento (CE) n. 999/2001 contengono diversi riferimenti alla direttiva 64/433/CEE del Consiglio (3), al regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e al regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione (5). Poiché i tre atti summenzionati sono stati abrogati, i riferimenti contenuti negli allegati del regolamento (CE) n. 999/2001 andrebbero aggiornati.
(5)Le prescrizioni specifiche di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 relative alla rimozione del materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE sono state modificate dal regolamento (UE) 2015/1162 della Commissione (6). A seguito di questa modifica andrebbero altresì modificate alcune disposizioni relative alla rimozione del materiale specifico a rischio di cui agli allegati V e IX del regolamento (CE) n. 999/2001, come illustrato nel seguito.
(6)In primo luogo, conformemente alla modifica apportata alle prescrizioni specifiche per gli Stati membri con un rischio trascurabile di BSE di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001, con il regolamento (UE) 2015/1162 le tonsille non sono più definite come materiale specifico a rischio per i bovini originari di Stati membri con un rischio trascurabile di BSE. La resezione trasversale anteriore del processo linguale dello ioide per il prelievo della lingua dei bovini, richiesta conformemente all'allegato V, punto 7, del regolamento (CE) n. 999/2001, dovrebbe pertanto applicarsi soltanto ai bovini originari di Stati membri con un rischio controllato o indeterminato di BSE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato V, punto 7.
(7)In secondo luogo, conformemente alla modifica apportata all'allegato V del regolamento (CE) n. 999/2001 dal regolamento (UE) 2015/1162, la colonna vertebrale è definita come materiale specifico a rischio solo per una minoranza di bovini nell'Unione. Tenendo conto degli sviluppi della situazione epidemiologica nell'Unione e della necessità di ridurre gli oneri amministrativi per gli operatori, l'obbligo di indicare sull'etichetta delle carcasse informazioni circa la rimozione della colonna vertebrale, previsto nell'allegato V, punto 11.3, lettera a), del regolamento (CE) n. 999/2001, andrebbe modificato come segue: se fino ad oggi, qualora la rimozione della colonna vertebrale non sia richiesta, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale deve recare una striscia blu, dopo un periodo transitorio, qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, l'etichetta delle carcasse o delle parti di carcasse dei bovini contenenti la colonna vertebrale dovrebbe recare una striscia rossa.
(8)La medesima modifica (che trasforma l'obbligo di indicare una striscia blu qualora non sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale nell'obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale) dovrebbe applicarsi ai prodotti di origine bovina importati nell'Unione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX, capitolo C, sezione C, punto 3, e sezione D, punto 3, del regolamento (CE) n. 999/2001.
(9)Al fine di concedere agli operatori economici e alle autorità competenti all'interno e all'esterno dell'Unione il tempo necessario per adeguarsi a questo nuovo obbligo di indicare una striscia rossa qualora sia richiesta la rimozione della colonna vertebrale, la presente disposizione dovrebbe entrare in vigore dopo un periodo transitorio che termina il 30 giugno 2017.
(10)L'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 999/2001 vieta, negli Stati membri o nelle loro regioni che presentano un rischio controllato o indeterminato di BSE, la pratica di lacerare, previo stordimento, il tessuto nervoso centrale per mezzo di uno stilo inserito nella cavità cranica o tramite iniezione di gas nella cavità cranica di animali delle specie bovina, ovina o caprina le cui carni sono destinate al consumo umano o animale. L'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 estende tale divieto agli Stati membri con un rischio di BSE trascurabile fino a che tutti gli Stati membri non siano classificati come paesi con un rischio trascurabile di BSE. Dal momento che la BSE atipica è considerata una malattia spontanea che si presenta con una prevalenza bassa anche in paesi con un rischio trascurabile di BSE, tale divieto dovrebbe restare applicabile anche una volta che tutti gli Stati membri siano stati classificati come paesi a rischio trascurabile di BSE. È pertanto opportuno modificare l'allegato V, punto 6, del regolamento (CE) n. 999/2001 per eliminare tale limite temporale.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1396