Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1367 della Commissione del 10 Agosto 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)La peste suina africana è una malattia infettiva virale che colpisce le popolazioni suine domestiche e selvatiche e può avere conseguenze gravi sulla redditività della suinicoltura, perturbando gli scambi all'interno dell'Unione e le esportazioni verso paesi terzi.

(2)In caso di insorgenza della peste suina africana vi è il rischio che l'agente patogeno si diffonda ad altri allevamenti suini e tra i suini selvatici. La malattia può pertanto diffondersi da uno Stato membro all'altro come pure in paesi terzi attraverso gli scambi di suini vivi o dei loro prodotti.

(3)La direttiva 2002/60/CE del Consiglio (3) stabilisce misure minime di lotta contro la peste suina africana applicabili nell'Unione. L'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE dispone che, in caso di comparsa di un focolaio di tale malattia, siano create zone di protezione e sorveglianza nelle quali devono essere applicate le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(4)La Polonia ha informato la Commissione dell'attuale situazione della peste suina africana sul suo territorio e, conformemente all'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE, ha istituito zone di protezione e sorveglianza nelle quali applicare le misure di cui agli articoli 10 e 11 di tale direttiva.

(5)Per prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione ed evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi è necessario descrivere, a livello di Unione, le aree istituite quali zone di protezione e sorveglianza per la peste suina africana in Polonia, in collaborazione con detto Stato membro.

(6)Di conseguenza le aree identificate come zone di protezione e sorveglianza in Polonia dovrebbero essere indicate nell'allegato della presente decisione.

(7)Le misure dovrebbero avere applicazione limitata per concedere un lasso di tempo sufficiente per l'indagine epidemiologica e consentire un riesame delle misure adottate.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

La Polonia garantisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite in conformità dell'articolo 9 della direttiva 2002/60/CE comprendono almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica fino al 30 settembre 2016.

Articolo 3

La Repubblica di Polonia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 10 Agosto 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1367

 

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