Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1360 della Commissione dell'8 Agosto 2016 che chiude il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1), in particolare l'articolo 14,

considerando quanto segue:

A.PROCEDURA

Apertura

(1)Il 14 agosto 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni relativa alla importazioni nell'Unione di spigole e orate originarie della Turchia in base all'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base») con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2) («l'avviso di apertura»).

(2)L'inchiesta è stata aperta in seguito a una denuncia presentata il 1o luglio 2015 dalla Asociación Empresarial de Productores de Cultivos Marinos («APROMAR» o «il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale dell'Unione di spigole e orate.

(3)La denuncia conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di sovvenzioni a favore dell'industria turca che produce spigole e orate e di un conseguente pregiudizio grave.

(4)Conformemente all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base, prima dell'apertura del procedimento la Commissione ha informato il governo della Turchia di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata secondo la quale le importazioni sovvenzionate di spigole e orate originarie della Turchia causavano un pregiudizio grave all'industria dell'Unione. La Commissione ha invitato il governo della Turchia a procedere a consultazioni nell'intento di chiarire la situazione in ordine al contenuto della denuncia e di pervenire a una soluzione definita di comune accordo.

(5)Il governo della Turchia ha accettato l'offerta delle consultazioni, che si sono quindi tenute. Nel corso delle consultazioni non si è pervenuti ad alcuna soluzione definita di comune accordo. La Commissione ha tuttavia preso debitamente nota delle osservazioni formulate dal governo della Turchia.

(6)La Commissione ha invitato il denunciante, gli altri produttori, utilizzatori e importatori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della Turchia e le autorità turche nonché le associazioni notoriamente interessate dall'apertura dell'inchiesta a partecipare. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine fissato nell'avviso di apertura.

(7)Il denunciante, gli altri produttori dell'Unione, i produttori esportatori della Turchia, gli importatori e gli operatori commerciali hanno comunicato le loro osservazioni. È stata concessa un'audizione a tutte le parti interessate che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

B.RITIRO DELLA DENUNCIA E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(8)Il 5 maggio 2016 è stato pubblicato un decreto nella Gazzetta ufficiale turca con il quale le autorità turche hanno revocato il principale regime di sovvenzioni con effetto dal 1o gennaio 2016.

(9)In data 1o giugno 2016 il denunciante ha ritirato la denuncia mediante lettera indirizzata alla Commissione. Conformemente all'articolo 14 del regolamento di base un procedimento può essere chiuso in caso di ritiro della denuncia, a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(10)Dall'inchiesta non sono emerse considerazioni indicanti che tale chiusura sarebbe contraria all'interesse dell'Unione. La Commissione ritiene pertanto che il presente procedimento debba essere chiuso.

(11)Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono tuttavia pervenute osservazioni.

(12)La Commissione conclude pertanto che il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia debba essere chiuso senza l'istituzione di misure.

(13)La presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di spigole e orate originarie della Turchia e attualmente classificate ai codici NC 0302 84 10, 0302 85 30, 0303 84 10, 0303 89 55, ex 0304 49 90 ed ex 0304 89 90 è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,l'8 Agosto 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1360

 

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