Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione dell'8 Agosto 2016.

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea (1) (il «regolamento di base»), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3 e l'articolo 14, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1.Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (CE) n. 1174/2005 (2) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («la RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («le misure antidumping iniziali»).

(2)Nel luglio 2008, in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d'ufficio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha precisato l'ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti — elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori — che sono risultati essere distinti dai transpallet manuali a motivo delle loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali (3).

(3)Nel giugno 2009, con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4) il Consiglio, in seguito a un'inchiesta antielusione a norma dell'articolo 13 del regolamento di base, ha esteso il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 alle importazioni di transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari della Thailandia.

(4)Nell'ottobre 2011 il Consiglio ha istituito con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5) un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base.

(5)Nell'aprile 2013 il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio (6) ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio in seguito a un riesame intermedio a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base imponendo un dazio del 70,8 % a tutte le importazioni nell'Unione di transpallet manuali originari della RPC.

(6)Nel settembre 2014 la Commissione ha modificato il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione (7) in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, istituendo un'aliquota individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali fabbricati da Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)Le misure in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della RPC, come descritto nei considerando 5 e 6.

1.2.Domanda

(8)Il 4 novembre 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3 e dell'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base con la quale le è stato chiesto di aprire un'inchiesta relativa alla possibile elusione delle misure in vigore e di sottoporre a registrazione le importazioni del prodotto oggetto dell'inchiesta.

(9)La domanda è stata presentata da BT Products AS, Lifter SRL e PR Industrial SRL, produttori dell'Unione di transpallet manuali.

1.3.Prodotto in esame e prodotto oggetto dell'inchiesta

1.3.1.Prodotto in esame

(10)Il prodotto interessato dalla possibile elusione è costituito da transpallet manuali e dai loro componenti essenziali, ossia il telaio e il sistema idraulico, originari della Repubblica popolare cinese, attualmente classificati ai codici NC ex 8427 90 00 ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8427900019 e 8431200019). Per transpallet manuali si intendono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono concepiti soltanto per sollevare un carico, azionando l'attrezzo come una pompa, ad un'altezza sufficiente per il trasporto e non hanno altre funzioni o utilizzi che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi ad un'altezza superiore per operazioni di magazzinaggio (elevatori); ii) impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) sollevare il carico fino all'altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1346

 

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