La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, relativo al marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 2,
previa consultazione del comitato dell'Unione europea per il marchio di qualità ecologica (Ecolabelling Board),
considerando quanto segue:
(1)Ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010, il marchio Ecolabel UE può essere assegnato a prodotti che hanno un impatto ridotto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita.
(2)Il regolamento (CE) n. 66/2010 dispone che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio Ecolabel UE siano stabiliti per gruppi di prodotti.
(3)La decisione 2009/563/CE della Commissione (2) ha stabilito i criteri ecologici e i relativi requisiti in materia di valutazione e di verifica per le calzature. Al fine di riflettere al meglio lo stato attuale del mercato per questo gruppo di prodotti e tener conto delle innovazioni sopravvenute nel frattempo, è opportuno stabilire un insieme aggiornato di criteri ecologici.
(4)I criteri ecologici aggiornati mirano in particolare a promuovere prodotti aventi un impatto ambientale ridotto, principalmente in termini di impoverimento delle risorse naturali, di emissioni nell'acqua, nell'aria e nel suolo generate dai processi produttivi, e che contribuiscano alla dimensione ambientale dello sviluppo sostenibile durante l'intero ciclo di vita, siano durevoli e restringano la presenza di sostanze pericolose.
(5)I criteri aggiornati promuovono altresì la dimensione sociale dello sviluppo sostenibile, grazie all'introduzione di requisiti relativi alle condizioni di lavoro presso il sito di assemblaggio finale, informati alla dichiarazione di principi tripartita sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), al patto mondiale delle Nazioni Unite (Global Compact), ai principi guida su imprese e diritti umani delle Nazioni Unite e agli orientamenti dell'OCSE destinati alle imprese multinazionali.
(6)È necessario che i criteri ecologici aggiornati e i relativi requisiti in materia di valutazione e verifica restino in vigore per sei anni a decorrere dalla data di adozione della presente decisione, tenuto conto del ciclo dell'innovazione di questo gruppo di prodotti.
(7)La decisione 2009/563/CE dovrebbe pertanto essere sostituita.
(8)È opportuno prevedere un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel UE per le calzature sulla base dei criteri ecologici fissati nella decisione 2009/563/CE, affinché dispongano del tempo sufficiente per adeguare i propri prodotti e conformarsi ai criteri e ai requisiti aggiornati. Per un periodo sufficiente i produttori devono inoltre poter presentare le domande in base ai criteri stabiliti dalla decisione 2009/563/CE o in base ai criteri aggiornati stabiliti dalla presente decisione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1349