La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 20, lettere a), b), d), e), i), j), k), l), m), n) e o), e l'articolo 223, paragrafo 3, lettere a), b) e c),
visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettere a), b), c) e i), e l'articolo 64, paragrafo 7, lettera a),
visto il regolamento (UE) n. 1370/2013 del Consiglio, del 16 dicembre 2013, recante misure per la fissazione di determinati aiuti e restituzioni connessi all'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3 e l'articolo 3, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 1308/2013, che ha sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (4), stabilisce nuove norme riguardanti l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato. Esso conferisce altresì alla Commissione il potere di adottare atti delegati e di esecuzione in materia. Al fine di garantire il corretto funzionamento dei regimi d'intervento pubblico e d'aiuto all'ammasso privato nel nuovo quadro giuridico, devono essere adottate alcune norme mediante tali atti. È opportuno che tali atti sostituiscano i regolamenti della Commissione (CEE) n. 3427/87 (5), (CEE) n. 2351/91 (6), (CE) n. 720/2008 (7), (CE) n. 826/2008 (8), (CE) n. 1130/2009 (9) e (UE) n. 1272/2009 (10). I suddetti regolamenti sono abrogati dal regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione (11).
(2)A norma dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013 l'intervento pubblico si applica a frumento tenero, frumento duro, orzo, granturco, risone, carni bovine fresche o refrigerate, burro e latte scremato in polvere conformemente alle condizioni stabilite dal suddetto regolamento.
(3)A norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013, sono concessi aiuti all'ammasso privato di zucchero bianco, olio di oliva, fibre di lino, carni fresche o refrigerate di animali della specie bovina di età non inferiore a otto mesi, burro, formaggi, latte scremato in polvere, carni suine e carni ovine e caprine, alle condizioni del suddetto regolamento.
(4)Il regolamento (UE) n. 1370/2013 stabilisce norme riguardanti i prezzi di intervento pubblico, le limitazioni quantitative all'acquisto all'intervento pubblico e la fissazione dell'importo dell'aiuto all'ammasso privato.
(5)Al fine di semplificare e rendere più efficaci i meccanismi di gestione e di controllo inerenti ai regimi di intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, occorre stabilire modalità comuni per tutti i prodotti elencati agli articoli 11 e 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
(6)A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la Commissione può decidere l'acquisto all'intervento di frumento duro, orzo, granturco e risone qualora lo richieda la situazione del mercato. L'intervento pubblico può essere aperto anche alle carni bovine, se il prezzo medio di mercato nel corso di un periodo rappresentativo è inferiore all'85 % della soglia di riferimento di cui all'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013. In questi casi l'intervento avviene mediante una procedura di gara.
(7)A norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1370/2013, la Commissione può stabilire l'importo dell'aiuto all'ammasso privato dei prodotti di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1308/2013 mediante una procedura di gara o fissando l'aiuto in anticipo.
(8)Per rendere efficienti i regimi d'intervento pubblico e di aiuto all'ammasso privato, gli operatori dovrebbero avvalersi del metodo messo a disposizione dall'organismo pagatore riguardo alla procedura per la presentazione delle offerte e delle domande.
(9)Ai fini di una corretta gestione dei regimi, è opportuno stabilire norme relative all'intervento a prezzo fisso, le procedure di gara per l'acquisto all'intervento, le vendite di intervento o che stabiliscono l'importo massimo dell'aiuto all'ammasso privato e l'aiuto all'ammasso privato fissato in anticipo nonché la presentazione e l'ammissibilità delle offerte e delle domande.
(10)Al fine di aumentare l'efficienza del regime d'intervento pubblico, cessando di ricorrere alle piccole strutture di ammasso disseminate sul territorio di una regione, occorre stabilire la capacità di magazzinaggio minima dei luoghi di ammasso, eccetto nel caso in cui il luogo di ammasso abbia accesso diretto a un fiume, al mare o a un collegamento ferroviario.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1240