Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2.
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 prevede che il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) sia composto da cinque membri indipendenti con esperienza in alte funzioni giudiziarie o di indagine o in funzioni comparabili connesse ai settori di attività dell'Ufficio. Essi sono nominati di comune accordo dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione. La decisione di nomina dei membri del comitato di vigilanza comprende anche un elenco di riserva di membri potenziali per sostituire i membri del comitato di vigilanza per la restante durata del mandato in caso di dimissioni, decesso o incapacità permanente di uno o più di tali membri.
(2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, il mandato dei membri del comitato di vigilanza ha una durata di cinque anni e non è rinnovabile. Tre e due membri sono sostituiti a turno al fine di preservare le competenze del comitato di vigilanza.
(3)A norma dell'articolo 21, paragrafo 2, le funzioni di due membri del comitato di vigilanza estratti a sorte devono cessare, in deroga all'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, allo scadere dei primi 36 mesi del loro mandato. Pertanto, le funzioni di due membri nominati a decorrere dal 23 gennaio 2012 sono cessate il 22 gennaio 2015. In conformità con l'articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013, i suddetti membri hanno continuato ad esercitare le proprie funzioni dopo la scadenza del loro mandato, in attesa che si portasse a compimento la procedura di nomina di nuovi membri del comitato di vigilanza. Di conseguenza è opportuno nominare nuovi membri in sostituzione di questi due membri.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1201