Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (UE) n. 509/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) ha spostato la menzione della Repubblica di Kiribati dall'allegato I all'allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio (2).
(2)Tale menzione della Repubblica di Kiribati è corredata da una nota a piè di pagina secondo cui le esenzioni dall'obbligo del visto sono d'applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore di un accordo sull'esenzione dal visto che deve essere concluso con l'Unione europea.
(3)Il 9 ottobre 2014 il Consiglio ha adottato una decisione che autorizzava la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica di Kiribati per la conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»).
(4)I negoziati relativi all'accordo sono stati avviati il 17 dicembre 2014 e sono stati portati a termine con successo mediante la siglatura dello stesso, con scambio di lettere, il 6 maggio 2015 da parte della Repubblica di Kiribati e il 10 giugno 2015 da parte dell'Unione.
(5)È opportuno firmare l'accordo e approvare le dichiarazioni accluse all'accordo a nome dell'Unione. L'accordo dovrebbe essere applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma, in attesa dell'espletamento delle procedure relative alla sua conclusione formale.
(6)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio (3); il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
(7)La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (4); l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell'Unione, la firma dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Kiribati in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata («accordo»), con riserva della conclusione dell'accordo.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Le dichiarazioni accluse alla presente decisione sono approvate a nome dell'Unione.
Articolo 3
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo a nome dell'Unione.
Articolo 4
L'accordo è applicato a titolo provvisorio dal giorno successivo alla data della firma (5), in attesa che siano espletate le procedure necessarie per la sua conclusione.
Articolo 5
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 26 Ottobre 2015
Per il Consiglio
Il Presidente
C.DIESCHBOURG
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1197