Decisione dell’Autorità bancaria europea nella quale si conferma che le valutazioni del merito di credito non richieste di talune ECAI non differiscono in qualità dalle loro valutazioni del merito di credito richieste.

Il Consiglio delle Autorità di Vigilanza dell’Autorità Bancaria europea,

visto il regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (1) (il «regolamento» e l’«ABE»),

visto l’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (2) (il «CRR»),

considerando quanto segue:

(1)L’articolo 138 del CRR consente l’uso di valutazioni del merito di credito non richieste eseguite da un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito («ECAI») per determinare i fattori di ponderazione del rischio attribuibili agli attivi e agli elementi fuori bilancio per il calcolo dei requisiti patrimoniali qualora l’ABE abbia confermato che le valutazioni del merito di credito non richieste di tale ECAI non differiscono in qualità dalle valutazioni del merito di credito richieste dell’ECAI stessa. In conformità del medesimo articolo, l’ABE è tenuta a rifiutare o revocare questa conferma in particolare nel caso in cui l’ECAI abbia utilizzato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sull’entità valutata affinché effettuasse un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi.

(2)In conformità del punto 98 dell’articolo 4, paragrafo 1, del CRR, per «ECAI» si intende un’agenzia di rating del credito registrata o certificata conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) (il «regolamento relativo alle agenzie di rating del credito») o una banca centrale che emette rating del credito che sono esenti dall’applicazione di tale regolamento. Pertanto, la presente decisione dovrebbe riguardare i rating di tutte le dette ECAI, a eccezione di quelle che, in questa fase, non assegnano valutazioni non richieste. Inoltre, date le interconnessioni con l’attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito ai sensi dell’articolo 136, paragrafo 1, del CRR, la presente decisione dovrebbe riguardare i rating di tutte le ECAI cui è stata assegnata tale attribuzione. La decisione dovrebbe riguardare altresì quelle ECAI che forniscono rating non richiesti solo per tenere conto delle considerazioni di cui al considerando 98 del CRR in relazione all’apertura del mercato ad altre imprese, mantenendo nel contempo processi e requisiti rigorosi per tutte le ECAI.

(3)L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito consente di utilizzare le valutazioni del merito di credito per la determinazione degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio secondo quanto specificato all’articolo 113, paragrafo 1, del CRR a condizione che le stesse soddisfino la definizione di «rating del credito» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito. Pertanto, la presente decisione dovrebbe riguardare solo le valutazioni del merito di credito non richieste conformi alla definizione di rating del credito ai sensi sia del CRR sia del regolamento sulle agenzie di rating del credito.

(4)In linea con la metodologia impiegata per l’attribuzione delle valutazioni del merito di credito delle ECAI alle classi di merito di credito (4), nella valutazione contenuta nella presente decisione dovrebbero essere utilizzati criteri e fattori sia quantitativi sia qualitativi. Poiché, in virtù dell’articolo 11 del regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, le agenzie di rating del credito sono tenute a presentare i dati concernenti i loro rating del credito al CEREP, un registro centrale tenuto e gestito dall’ESMA, è opportuno utilizzare le informazioni disponibili nella banca dati CEREP quale unica base per l’analisi quantitativa, in quanto ciò garantisce il trattamento uniforme e l’affidabilità delle informazioni elaborate. Nondimeno, per le ECAI non contemplate dal regolamento relativo alle agenzie di rating del credito, che non presentano i dati al CEREP, dovrebbero essere utilizzati dati esterni per la valutazione quantitativa dei rating non richiesti di dette ECAI. Per quanto concerne i dati a supporto dell’analisi qualitativa, è necessario richiedere le informazioni corrispondenti a tutte le ECAI considerate nella presente decisione.

(5)Le ECAI classificano i rating del credito non richiesti in base a definizioni diverse. Questo si riflette nella presentazione di informazioni da parte delle ECAI sia all’ABE sia alla banca dati CEREP dell’ESMA. In risposta a queste divergenze nelle pratiche seguite dalle ECAI, l’ESMA ha emanato un documento sulle domande e risposte (5) sulla definizione di rating non richiesto, esponendo i suoi pareri in materia, che dovrebbero essere utilizzati, per coerenza, anche ai fini dell’esercizio di valutazione di cui all’articolo 138 del CRR. Tuttavia, poiché l’esercizio di valutazione è cominciato prima della pubblicazione del documento sulle domande e risposte ed è stato uno dei fattori alla base dell’emanazione di tale documento, è opportuno, ai fini delle presente decisione, valutare i rating tenendo conto della classificazione loro assegnata da ogni ECAI prima della pubblicazione del documento sulle domande e risposte (ovvero il 16 dicembre 2015), in quanto ciò permetterebbe di considerare le informazioni storiche sui rating non richiesti e di utilizzare i soli dati quantitativi disponibili per detti rating, contenuti nella banca dati CEREP. Inoltre, questo approccio contribuirebbe a evitare di ritardare eccessivamente l’entrata in vigore della presente decisione, soprattutto in vista dell’impatto del documento di domande e risposte sul modo in cui le ECAI classificano i loro rating non richiesti, sulle loro politiche e sulla maniera in cui tali rating vengono utilizzati dalle istituzioni per scopi regolamentari. Nondimeno, in base agli aggiornamenti dell’ESMA riguardo ai progressi relativi all’adozione da parte delle ECAI della definizione di rating non richiesti come ulteriormente specificato nel documento sulle domande e risposte, l’ABE vaglierà l’eventuale necessità di ulteriori provvedimenti nel contesto della presente decisione.

(6)Per quanto concerne la valutazione quantitativa, dovrebbero essere condotte analisi specifiche per ciascuna ECAI per la quale sia disponibile un numero sufficiente di elementi: «distribuzione ex ante», per analizzare le distribuzioni dei rating richiesti e non richiesti; «dinamiche ex ante», per analizzare l’evoluzione temporale dei rating richiesti (non richiesti) precedentemente assegnati su base non richiesta (richiesta); «analisi ex post», per analizzare eventuali differenze di accuratezza tra i rating richiesti e i rating non richiesti. In funzione dell’analisi quantitativa da eseguire, può essere opportuno individuare sottogruppi omogenei di rating del credito per consentire un confronto dei comportamenti e delle caratteristiche relative dei rating richiesti rispetto a quelli non richiesti, in modo da evitare conclusioni dettate da fattori esterni. Qualora possano essere eseguite solo analisi quantitative selezionate o non sia possibile effettuare analisi quantitative a causa della scarsità dei dati, è opportuno, in questa fase, continuare a basarsi sui criteri qualitativi ai fini della valutazione. In questi casi, ci si aspetta che qualsiasi ulteriore questione di carattere prudenziale relativa alla qualità dei rating non richiesti sia affrontata nel corso dell’attribuzione alle classi di merito di credito come previsto dall’articolo 136, paragrafo 1, del CRR, in quanto tale attribuzione è concepita in modo da riflettere eventuali problemi di qualità dei rating.

(7Per quanto riguarda l’analisi qualitativa, al fine di comprendere se l’ECAI produce rating non richiesti di qualità pari a quella dei rating richiesti, è opportuno considerare i seguenti criteri e fattori:”Differenze nelle politiche in materia di assegnazione e revisione dei rating richiesti e non richiesti; differenze nelle metodologie di rating per i rating richiesti e non richiesti; disponibilità dei dati per i rating non richiesti, comprese le più comuni limitazioni di informazione riscontrate durante l’assegnazione dei rating non richiesti, nonché le azioni intraprese dall’ECAI nel caso di limitata disponibilità di dati”. Inoltre, occorre considerare se l’ECAI adotta misure volte a evitare che i rating del credito non richiesti siano usati per fare pressione sull’entità valutata affinché effettui un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi.

(8)In conformità del primo paragrafo dell’articolo 138 del CRR, laddove l’ABE non abbia individuato prove che evidenzino differenze di qualità tra le valutazioni del merito di credito richieste e non richieste di un’ECAI o che l’ECAI abbia usato una valutazione del merito di credito non richiesta per esercitare pressione sull’entità valutata affinché effettuasse un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi, non si dovrebbe impedire l’uso delle valutazioni del merito di credito non richieste di tale ECAI ai fini del calcolo dei requisiti di capitale da parte degli istituti in questa fase. In seguito al monitoraggio costante della performance dei rating non richiesti, se opportuno dovrebbero essere emanate ulteriori decisioni.

(9)Nel corso dell’applicazione della metodologia precedentemente descritta, l’ABE non ha individuato prove indicanti differenze di qualità tra i rating richiesti e quelli non richiesti di tali ECAI né l’esercizio di pressione sulle entità valutate affinché effettuassero un ordine di valutazione del merito di credito o di altri servizi. È pertanto opportuno confermare che la qualità delle valutazioni del merito di credito non richieste di tali ECAI non differisce da quella delle loro valutazioni del merito di credito richieste.

(10)Le ECAI interessate sono state informate dell’intenzione dell’ABE di adottare la presente decisione e hanno avuto l’opportunità di esprimere il loro parere in proposito,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Ai fini dell’articolo 138 del regolamento (UE) n. 575/2013, l’ABE conferma che la qualità delle valutazioni del merito di credito non richieste delle ECAI di cui all’allegato non differisce dalla qualità delle valutazioni del merito di credito richieste delle medesime ECAI.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Londra,il 17 Maggio 2016

Andrea ENRIA

Presidente del Consiglio delle Autorità di Vigilanza

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016Y0722(01)

 

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