Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1196 della Commissione del 20 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 5,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)La decisione 2007/275/CE della Commissione (3) stabilisce che gli animali e i prodotti elencati nell'allegato I della stessa decisione siano sottoposti a controlli veterinari ai posti d'ispezione frontalieri conformemente alle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE (i «controlli veterinari»). La decisione 2007/275/CE prevede inoltre una deroga a tali controlli veterinari per alcuni prodotti composti e per i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della stessa decisione.

(2)L'elenco stabilito nell'allegato I della decisione 2007/275/CE indica gli animali e i prodotti conformemente alla nomenclatura combinata («NC») di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (4). La consultazione di tale elenco da parte delle autorità competenti degli Stati membri costituisce il primo passo per la selezione delle partite di merci da sottoporre ai controlli veterinari.

(3)Dalla data di adozione della decisione 2007/275/CE, i codici NC fissati nel regolamento (CEE) n. 2658/87 sono stati aggiornati varie volte: le modifiche più recenti sono stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1754 della Commissione (5). Poiché sono state apportate numerose modifiche ai codici NC concernenti i prodotti di origine animale, è opportuno aggiornare l'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2007/275/CE per tenere conto di tali modifiche.

(4)Nel caso di diverse voci NC e codici NC elencati nell'allegato I della decisione 2007/275/CE, i prodotti di origine animale rappresentano solo una piccola parte dei prodotti compresi nella voce NC o nel codice NC pertinenti. In questi casi la colonna 3 del suddetto elenco fa riferimento alla normativa veterinaria applicabile dell'Unione e riporta dati dettagliati sugli animali e sui prodotti da sottoporre a controlli veterinari. Tenendo conto della terminologia e dei riferimenti contenuti in altre norme veterinarie dell'Unione, è opportuno aggiornare i corrispondenti riferimenti della decisione 2007/275/CE per renderli conformi alla vigente normativa veterinaria dell'Unione.

(5)Per garantire la coerenza della normativa dell'Unione, l'elenco che figura nell'allegato I della decisione 2007/275/CE andrebbe aggiornato per tenere conto delle modifiche dei codici NC e della normativa veterinaria dell'Unione. L'allegato I della decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(6)I prodotti composti e i prodotti alimentari elencati nell'allegato II della decisione 2007/275/CE non devono essere sottoposti a controlli veterinari. Essi dovrebbero pertanto essere chiaramente identificabili ed essere correlati ai rispettivi codici NC. Alcuni prodotti composti e prodotti alimentari dovrebbero inoltre essere cancellati dall'elenco di cui all'allegato II della decisione 2007/275/CE. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il suddetto elenco.

(7)La decisione 2007/275/CE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(8)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Gli allegati della decisione 2007/275/CE sono modificati conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 20 Luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1196

 

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