Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1176 della Commissione del 18 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1.PROCEDURA

(1)Il regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013 del Consiglio (2), ha istituito misure antidumping su determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese («RPC») e della Thailandia, a seguito di un'inchiesta a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1225/2009 («il regolamento di base»).

(2)Il 25 novembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha avviato un riesame intermedio parziale relativo alle importazioni nell'Unione di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della RPC e della Thailandia, sulla base dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (3) («l'avviso di apertura»).

(3)La Commissione ha avviato il riesame relativo alla RPC in seguito a una domanda presentata il 2 marzo 2015 da Metpro Limited («il richiedente»), un importatore di determinati tipi di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, per quanto riguarda le importazioni dalla RPC. Il richiedente ha chiesto il riesame al fine di stabilire se gli accessori per cavi elettrici (a forma di T, curve e gomiti) con un passo di filettatura metrica standard di 1,5 mm secondo la norma ISO Metric BS3643 («il prodotto candidato all'esclusione») dovessero essere esclusi dalla definizione del prodotto oggetto del regolamento di esecuzione (UE) n. 430/2013. Dato che le misure si applicano anche alle importazioni originarie della Thailandia, la Commissione ha deciso, di propria iniziativa, di avviare anche un riesame relativo alle importazioni dalla Thailandia. La domanda conteneva elementi di prova sufficienti a giustificare l'apertura del riesame.

(4)Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a manifestarsi per partecipare al riesame. La Commissione ha inoltre informato specificamente il richiedente, i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti della RPC e della Thailandia e le autorità cinesi e thailandesi, i fornitori, gli utilizzatori e gli importatori noti, gli operatori commerciali, nonché un'associazione, dell'apertura del riesame e li ha invitati a partecipare.

(5)Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni sull'apertura del riesame e di chiedere un'audizione con la Commissione e/o il consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale.

2.RITIRO DELLA DOMANDA DI RIESAME E CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

(6)Con lettera del 5 aprile 2016 indirizzata alla Commissione il richiedente ha ritirato la domanda di riesame.

(7)A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base, in caso il richiedente ritiri la domanda il riesame può essere chiuso a meno che la chiusura sia contraria all'interesse dell'Unione.

(8)La Commissione ha ritenuto opportuno chiudere il riesame per quanto riguarda la RPC poiché dall'inchiesta non erano emerse considerazioni tali da dimostrare che la chiusura fosse contraria all'interesse dell'Unione.

(9)Per quanto riguarda la Thailandia, nessuna delle autorità thailandesi o delle società note contattate ha fornito informazioni pertinenti all'inchiesta, per quanto riguarda il prodotto candidato all'esclusione, che consentissero la svolgimento del riesame. Nessuno degli importatori noti contattati ha segnalato importazioni del prodotto candidato all'esclusione dalla Thailandia. Dall'inchiesta non è emersa alcuna altra informazione pertinente che possa costituire la base per lo svolgimento di un riesame della definizione del prodotto.

(10)Dal momento che il richiedente ha ritirato la domanda per quanto riguarda la RPC, e poiché non sono disponibili ulteriori informazioni pertinenti relative alla Thailandia, è opportuno chiudere il riesame d'ufficio per quanto riguarda la Thailandia, in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, e dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento di base.

(11)Le parti interessate sono state informate di conseguenza e hanno avuto modo di presentare le loro osservazioni. Non sono state ricevute osservazioni entro il termine stabilito.

(12)La Commissione conclude pertanto che è opportuno chiudere il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile originari della Repubblica popolare cinese e della Thailandia.

(13)La presente decisione è conforme al parere del comitato di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il riesame intermedio parziale relativo alle importazioni di determinati accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile, ad eccezione dei componenti di base per raccordi a compressione dotati di filettatura metrica ISO DIN 13 e delle cassette di giunzione circolari filettate di ghisa malleabile senza coperchio, attualmente classificati con il codice NC ex 7307 19 10 (codice TARIC 7307191010) è chiuso.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles,il 18 Luglio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1176

 

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