Regolamento (UE) 2016/1178 della Commissione del 10 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)All'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) sono state comunicate le categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che talune controparti centrali (CCP) sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l'ESMA ha valutato i criteri essenziali per l'applicazione dell'obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l'obiettivo generale di ridurre il rischio sistemico, l'ESMA ha stabilito quali categorie di derivati OTC su tassi d'interesse debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012.

(2)I contratti derivati OTC su tassi di interesse possono avere un importo nozionale costante, variabile o condizionale. I contratti con un importo nozionale costante hanno un importo nozionale che non varia nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale variabile hanno un importo nozionale che varia in maniera prevedibile nel corso della durata del contratto. I contratti con un importo nozionale condizionale hanno un importo nozionale che varia in maniera imprevedibile nel corso della durata del contratto. Gli importi nozionali condizionali aggiungono complessità alla determinazione dei prezzi e alla gestione dei rischi connesse ai contratti derivati OTC su tassi di interesse e di conseguenza alla capacità delle CCP di compensarli. Questo elemento dovrebbe essere preso in considerazione al momento di definire le categorie di derivati OTC su tassi di interesse da assoggettare all'obbligo di compensazione.

(3)Nel determinare quali categorie di contratti derivati OTC debbano essere assoggettate all'obbligo di compensazione, si dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche dei contratti derivati OTC conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o con gruppi di copertura per obbligazioni garantite. A tale riguardo, le categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione ai sensi del presente regolamento non dovrebbero comprendere i contratti conclusi con emittenti di obbligazioni garantite o gruppi di copertura per obbligazioni garantite che rispettano determinate condizioni.

(4)Controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per prendere le disposizioni necessarie per compensare i derivati OTC su tassi d'interesse soggetti all'obbligo di compensazione. Al fine di assicurare un'attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo, è opportuno classificare le controparti in categorie per garantire che controparti sufficientemente simili siano assoggettate all'obbligo di compensazione a decorrere dalla stessa data.

(5)Una prima categoria dovrebbe includere le controparti sia finanziarie che non finanziarie che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono partecipanti diretti di almeno una delle CCP pertinenti e per almeno una delle categorie di derivati OTC su tassi di interesse soggette all'obbligo di compensazione, poiché tali controparti hanno già esperienza con la compensazione dei derivati OTC su tassi di interesse e hanno già stabilito i collegamenti con le CCP pertinenti per compensare almeno una di tali categorie. In questa prima categoria dovrebbero essere incluse anche le controparti non finanziarie che sono partecipanti diretti, in quanto la loro esperienza e preparazione in materia di compensazione centrale è paragonabile a quella delle controparti finanziarie ivi incluse.

(6)Una seconda e una terza categoria dovrebbero comprendere le controparti finanziarie non incluse nella prima categoria, raggruppate secondo i livelli di capacità giuridica e operativa con derivati OTC. Il livello di attività in derivati OTC dovrebbe servire come base per differenziare il livello di capacità giuridica e operativa delle controparti finanziarie; dovrebbe pertanto essere stabilita una soglia quantitativa per distinguere tra la seconda e la terza categoria sulla base dell'importo nozionale medio aggregato a fine mese dei derivati non compensati a livello centrale. Tale soglia dovrebbe essere fissata a un livello appropriato che consenta di differenziare i piccoli partecipanti al mercato e di rappresentare allo stesso tempo un livello significativo di rischio nella seconda categoria. Al fine di migliorare la convergenza normativa e limitare i costi di conformità per le controparti, la soglia dovrebbe essere altresì allineata a quella concordata a livello internazionale in relazione agli obblighi di marginazione per i derivati non compensati a livello centrale. Come nel caso delle norme internazionali, mentre la soglia si applica in generale a livello di gruppo, in considerazione dei potenziali rischi condivisi esistenti all'interno del gruppo, per i fondi di investimento essa dovrebbe applicarsi separatamente per ciascun fondo, poiché le passività di un fondo non sono di solito influenzate dalle passività degli altri fondi o del loro gestore degli investimenti. La soglia dovrebbe pertanto essere applicata separatamente per ciascun fondo di investimento, purché in caso di insolvenza o di fallimento ciascun fondo costituisca un aggregato di attività completamente separato e isolato che non è assistito da garanzia reale o personale né sostenuto da altri fondi di investimento o dal gestore degli investimenti.

(7)Taluni fondi di investimento alternativi (FIA) non rientrano nella definizione di controparti finanziarie ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012, sebbene dispongano di un grado di capacità operativa con i contratti derivati OTC simile a quello dei FIA rientranti nella definizione. Pertanto i FIA classificati come controparti non finanziarie dovrebbero essere inclusi nelle stesse categorie di controparti dei FIA classificati come controparti finanziarie.

(8)La quarta categoria dovrebbe comprendere le controparti non finanziarie non incluse nelle altre categorie a causa dell'esperienza e capacità operativa più limitate con i derivati OTC e con la compensazione centrale rispetto alle altre categorie di controparti.

(9)La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla prima categoria dovrebbe tener conto del fatto che esse potrebbero non avere le necessarie connessioni preesistenti con le controparti centrali per tutte le categorie soggette all'obbligo di compensazione. Le controparti appartenenti a questa categoria costituiscono inoltre il punto di accesso alla compensazione per le controparti che non sono partecipanti diretti, visto che si prevede un aumento considerevole della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti a seguito dell'entrata in vigore dell'obbligo di compensazione. Infine, questa prima categoria di controparti costituisce una porzione significativa del volume di derivati OTC su tassi di interesse già compensati, e il volume delle operazioni da compensare aumenterà sensibilmente dopo la data di decorrenza dell'obbligo di compensazione di cui al presente regolamento. Dovrebbe pertanto essere fissato a 6 mesi il periodo di tempo ragionevole a disposizione delle controparti appartenenti alla prima categoria per prepararsi a compensare categorie supplementari, gestire l'aumento della compensazione dei clienti e dei clienti indiretti e adeguarsi all'incremento dei volumi di operazioni da compensare.

(10)La data di decorrenza dell'obbligo di compensazione per le controparti appartenenti alla seconda e alla terza categoria dovrebbe tener conto del fatto che la maggior parte di esse avrà accesso a una controparte centrale diventando cliente o cliente indiretto di un partecipante diretto. Questo processo può richiedere tra 12 e 18 mesi, in funzione della capacità giuridica e operativa delle controparti e del loro livello di preparazione per quanto riguarda la conclusione degli accordi con i partecipanti diretti necessari per la compensazione dei contratti.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1178

 

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