La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
considerando quanto segue:
(1)Per migliorare l’architettura della gestione dei dati dell’UE per il controllo delle frontiere e la sicurezza sotto il profilo strutturale, e segnatamente per sopperire alle lacune e alla mancanza di informazioni che si riscontrano attualmente nei sistemi d’informazione a livello dell’Unione, in linea con la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio dal titolo «Sistemi d’informazione più solidi e intelligenti per le frontiere e la sicurezza» (1), la Commissione ha bisogno di avvalersi della consulenza di esperti ad alto livello nel quadro di un organismo consultivo.
(2)È pertanto necessario istituire un gruppo di esperti ad alto livello nel settore dei sistemi di informazione e dell’interoperabilità e definirne le mansioni e la struttura.
(3)Il gruppo dovrebbe contribuire allo sviluppo di una strategia comune per una gestione dei dati nell’UE più efficace ed efficiente, nel pieno rispetto dei requisiti in materia di protezione dei dati, al fine di proteggere meglio le frontiere esterne e rafforzare la sicurezza interna. La prospettiva adottata dal gruppo in materia di gestione delle frontiere e di contrasto dovrebbe essere ampia e globale, e tenere conto dei ruoli, delle responsabilità e dei sistemi delle autorità doganali in questi ambiti.
(4)Il gruppo dovrebbe essere composto dalle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati associati allo spazio Schengen che non sono membri dell’Unione europea, dall’Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), dall’Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (Frontex), dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA), dall’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), dall’Ufficio europeo di polizia (Europol) e dal coordinatore antiterrorismo (CTC).
(5)È opportuno stabilire disposizioni relative alla divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo.
(6)I dati personali dovrebbero essere trattati in conformità al regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?qid=1468846343979&uri=CELEX:32016D0715(01)