Decisione d’Esecuzione (UE) 2016/1115 della Commissione del 7 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose (1), in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione (2),

considerando quanto segue:

(1)Al fine di garantire che le informazioni trasmesse alla Commissione dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 corrispondano a uno standard adeguato, è necessario stabilire un formato da utilizzare per la loro comunicazione.

(2)Affinché siano garantite chiarezza e coerenza, è opportuno specificare gli esatti periodi di riferimento per la trasmissione di informazioni all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012,

Ha adottato la seguente Decisione:

Articolo 1

Il formato per la trasmissione all'Agenzia europea per le sostanze chimiche delle informazioni richieste a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 consiste in un questionario che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Le prime informazioni che gli Stati membri sono tenuti a comunicare all'Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma dell'articolo 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 649/2012 riguardano gli anni di calendario 2014, 2015 e 2016.

Articolo 3

L'Agenzia europea per le sostanze chimiche è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,il 7 Luglio 2016

Per la Commissione

Karmenu VELLA

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1115

 

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