Raccomandazione (UE) 2016/1117 della Commissione del 15 Giugno 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

(1)Il trasferimento verso la Grecia di richiedenti protezione internazionale a norma del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (di seguito «il regolamento di Dublino») è stato sospeso dagli Stati membri dal 2011 in seguito a due sentenze, rispettivamente della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e della Corte di giustizia dell'Unione europea (2), in cui sono state individuate carenze sistemiche nel sistema di asilo greco che hanno portato a una violazione dei diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale trasferiti dagli Stati membri in Grecia a norma del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio (3).

(2)Dal 2011, quando la CEDU ha pronunciato la sentenza M.S.S/Belgio e Grecia, il Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa monitora la situazione in Grecia in base alle relazioni che la Grecia è tenuta a presentare per dimostrare i progressi nell'esecuzione della sentenza e alle prove fornite da ONG e organizzazioni internazionali, come l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), che operano in Grecia.

(3)In seguito alla sentenza M.S.S, la Grecia si è impegnata a riformare il suo sistema di asilo in base a un piano d'azione nazionale per la riforma dell'asilo e la gestione della migrazione, presentato nell'agosto 2010 e riveduto nel gennaio 2013 (di seguito «il piano d'azione greco»). Il 1o ottobre 2015 la Grecia ha presentato al Consiglio una tabella di marcia sull'attuazione del sistema di ricollocazione e dei punti di crisi che definisce anche alcune misure da adottare in via prioritaria per garantire l'attuazione delle azioni concordate e non ancora realizzate in materia di asilo e accoglienza.

(4)Il 10 febbraio 2016 la Commissione ha indirizzato alla Repubblica ellenica una prima raccomandazione per l'adozione di misure urgenti da parte della Grecia in vista della ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino (di seguito «la prima raccomandazione») (4). Da allora le autorità greche, assistite dalla Commissione, dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo (EASO), dagli Stati membri e da organizzazioni internazionali e non governative (ONG), hanno profuso continui sforzi per migliorare il funzionamento del sistema di asilo, in linea con i sette punti inclusi nella prima raccomandazione.

(5)Al contempo, l'attuale crisi migratoria e dei rifugiati ha esercitato enormi pressioni sui sistemi di asilo e migrazione della Grecia, che è il principale paese di primo ingresso sulla rotta del Mediterraneo orientale. Tra gennaio e aprile 2016 sono giunti in Grecia più di 157 000 migranti irregolari. Poco dopo la prima raccomandazione della Commissione alla Grecia, nel marzo 2016 i membri del Consiglio europeo e il governo turco hanno adottato la dichiarazione UE-Turchia. La dichiarazione ha portato a una notevole diminuzione del numero di arrivi quotidiani in Grecia dalla Turchia, conferendo inoltre nuove responsabilità alle autorità greche (5). La situazione in Grecia è cambiata in modo significativo anche dopo la chiusura di fatto della rotta dei Balcani occidentali, che impedisce ai cittadini di paesi terzi di proseguire il viaggio. Di conseguenza circa 57 000 cittadini irregolari di paesi terzi sono rimasti bloccati in Grecia (6). Al contempo i sistemi di ricollocazione non sono ancora stati attuati in modo soddisfacente da tutti gli Stati membri e non hanno ancora sollevato la Grecia dalla pressione che si trova ad affrontare (7).

(6)L'8 giugno 2016 è stata avviata un'operazione, detta di «pre-registrazione», intesa a registrare tutti i cittadini irregolari di paesi terzi giunti in Grecia prima del 20 marzo 2016 che desiderano presentare domanda di asilo e che non hanno cercato in alcun modo di regolarizzare il proprio soggiorno presso le autorità greche (8). Questa operazione è effettuata dal servizio greco per l'asilo in collaborazione con l'EASO, l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) e l'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), ed è sostenuta dalla Commissione. La pre-registrazione durerà fino alla fine di luglio 2016 e si prevede che saranno circa 50 000 gli aspiranti richiedenti asilo che dovranno essere ospitati in Grecia in attesa di una decisione individuale sull'ammissibilità alla protezione internazionale, la ricollocazione o il trasferimento in un altro Stato membro ai sensi del regolamento di Dublino. La pre-registrazione dovrebbe facilitare e accelerare la presentazione formale delle domande di protezione internazionale al servizio per l'asilo. Il nuovo sistema prevede di destinare squadre di operatori alle strutture aperte di accoglienza per registrare le persone direttamente nelle strutture di alloggio. Alla fine della procedura di registrazione, le persone riceveranno una carta ufficiale di richiedente asilo. Il previsto aumento delle domande di asilo in seguito a questa procedura di pre-registrazione potrebbe comportare nel 2016 un numero almeno quattro volte superiore di domande di asilo rispetto a quelle pervenute nel 2015 (13 197).

(7)Nonostante le continue iniziative adottate dalla Grecia per migliorare il proprio sistema di asilo, devono ancora essere realizzati significativi progressi prima che possa essere presa in considerazione una ripresa dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino. La presente raccomandazione stabilisce i principali ambiti di riforma che devono ancora essere affrontati dalle autorità greche per porre rimedio alle carenze del sistema di asilo, come indicato nelle sentenze di cui sopra, per garantire il ripristino dei trasferimenti ai sensi del regolamento di Dublino.

(8)Il 7 marzo 2016 la Commissione ha ricevuto una prima relazione sui progressi compiuti dalla Grecia che illustrava i miglioramenti registrati sulle questioni specificate nella prima raccomandazione della Commissione. Con le lettere del 18 maggio e dell'8 giugno 2016 le autorità greche hanno fornito informazioni supplementari.

(9)La Commissione ha osservato che sono stati compiuti progressi per riformare la legislazione nazionale greca e garantire il recepimento delle nuove disposizioni giuridiche previste dalla rifusione della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (9) («procedure di asilo») e di alcune disposizioni della rifusione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio («condizioni di accoglienza») (10). Il 3 aprile 2016 il Parlamento greco ha adottato una nuova legge (legge 4375/2016), ma non tutte le disposizioni sono entrate in vigore (11).

(10)In seguito al vertice dei leader europei del 25 ottobre 2015, la Grecia si è impegnata a portare la propria capacità di accoglienza di richiedenti protezione internazionale e di migranti irregolari a 30 000 posti entro la fine del 2015 e l'UNHCR si è impegnato a erogare sovvenzioni all'affitto e a varare programmi a favore delle famiglie ospitanti per almeno 20 000 persone supplementari attraverso un regime distinto da esso gestito. La Grecia ha compiuto progressi per istituire una serie di strutture di accoglienza di emergenza e, in base alle informazioni giornaliere fornite dalle autorità greche, al 10 giugno 2016 erano disponibili in Grecia oltre 50 000 strutture di accoglienza di emergenza temporanee e posti di accoglienza permanenti per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale (12).

(11)Sebbene la Grecia abbia considerevolmente aumentato le sue capacità complessive di accoglienza per i migranti irregolari e i richiedenti protezione internazionale, gran parte di queste strutture sono solo strutture temporanee di emergenza e alcune offrono soltanto le condizioni di accoglienza di base a coloro che vi alloggiano, quali cibo, acqua, servizi igienico-sanitari e assistenza medica di base, mentre altre non sono neppure in grado di soddisfare le necessità più basilari (13). Sebbene ciò possa essere sufficiente per un periodo molto limitato, fino a quando le persone potranno essere trasferite in strutture migliori, queste condizioni e queste strutture sono ancora lungi dal soddisfare le disposizioni della direttiva 2013/33/UE sulle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. È pertanto essenziale che la Grecia stabilisca progressivamente, con urgenza, un'adeguata capacità di accoglienza aperta permanente per i richiedenti asilo, che sia di livello adeguato e che mantenga una capacità sufficiente in termini di strutture temporanee per risolvere le carenze di capacità causate da flussi inattesi.

Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016H1117

 

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