Decisione di Esecuzione della Commissione del 7 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 (1), in particolare l’articolo 84,

visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che fissa le disposizioni per la gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale, che modifica le direttive 98/56/CE, 2000/29/CE e 2008/90/CE del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 882/2004 e (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga le decisioni 66/399/CEE, 76/894/CEE e 2009/470/CE del Consiglio (2), in particolare l’articolo 36, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) fissa le regole generali per l’esecuzione dei controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle normative volte, segnatamente, a prevenire, eliminare o ridurre a livelli accettabili i rischi per gli esseri umani e gli animali, a garantire pratiche commerciali leali per i mangimi e gli alimenti e a tutelare gli interessi dei consumatori. Secondo l’articolo 51 di detto regolamento la Commissione può organizzare corsi di formazione per il personale delle autorità competenti degli Stati membri responsabile dei controlli ufficiali di cui al medesimo regolamento, che possono essere aperti anche a partecipanti di paesi terzi, in particolare dei paesi in via di sviluppo. Tali corsi possono comprendere, in particolare, una formazione sulla normativa dell’Unione europea in materia di mangimi e alimenti e sulle norme relative alla salute e al benessere degli animali.

(2)L’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio (4) fornisce la base giuridica per l’organizzazione di corsi nel settore fitosanitario.

(3)Nel 2006 la Commissione ha lanciato l’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per conseguire gli obiettivi fissati nel regolamento (CE) n. 882/2004. La comunicazione della Commissione, del 20 settembre 2006, sull’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» (5) analizza le opzioni per la futura organizzazione della formazione.

(4)Il regolamento (UE) n. 652/2014 fissa le disposizioni per la gestione delle spese finanziate dal bilancio generale dell’Unione europea nei settori normativi relativi alla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, alla salute e al benessere degli animali e alla sanità delle piante. L’articolo 31 stabilisce che l’Unione può finanziare la formazione del personale delle autorità competenti responsabile dei controlli ufficiali, come previsto all’articolo 51 del regolamento (CE) n. 882/2004, al fine di sviluppare un approccio armonizzato ai controlli e ad altre attività ufficiali e garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo, degli animali e delle piante.

(5)Al fine di garantire l’attuazione dell’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» negli Stati membri, è necessario adottare una decisione di finanziamento e il programma di lavoro sulla formazione nel settore della sicurezza degli alimenti e dei mangimi, della salute e del benessere degli animali e della sanità delle piante per il 2016. L’articolo 94 del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012 della Commissione (6) stabilisce norme dettagliate per le decisioni di finanziamento.

(6)La decisione di esecuzione 2013/770/UE della Commissione (7) istituisce l’«Agenzia esecutiva per i consumatori, la salute e la sicurezza alimentare» (di seguito «l’Agenzia»). Con tale decisione si affidano all’Agenzia alcuni compiti di gestione e di esecuzione dei programmi per quanto riguarda le misure di formazione in materia di sicurezza alimentare a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 e della direttiva 2000/29/CE.

(7)Affinché nell’esecuzione del programma di lavoro sia consentita la necessaria flessibilità, è opportuno definire il termine «modifica sostanziale» di cui all’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

(8)Occorre consentire la corresponsione di interessi dovuti per ritardato pagamento in base all’articolo 92 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 e all’articolo 111, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012.

(9)Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Decide:

Articolo 1

Programma di lavoro

Il programma di lavoro annuale per l’attuazione dell’iniziativa «Migliorare la formazione per rendere più sicuri gli alimenti» per il 2016, figurante nell’allegato, è adottato. Esso costituisce una decisione di finanziamento ai sensi dell’articolo 84 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012.

Articolo 2

Contributo dell’Unione

1.Il contributo massimo per l’esecuzione del programma di lavoro per l’anno 2016 è fissato a 15 500 000 EUR ed è finanziato a valere sugli stanziamenti iscritti alla linea 17.04.03 del bilancio generale dell’Unione europea per il 2016.

2.Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1 possono altresì essere usati per la corresponsione di interessi dovuti per ritardato pagamento.

Articolo 3

Clausola di flessibilità

Le modifiche cumulate degli stanziamenti per azioni specifiche non superiori al 20 % del contributo massimo di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non sono considerate sostanziali ai sensi dell’articolo 94, paragrafo 4, del regolamento delegato (UE) n. 1268/2012, laddove tali modifiche non incidono in modo significativo sulla natura delle azioni e sull’obiettivo del programma di lavoro. L’aumento del contributo massimo fissato all’articolo 2, paragrafo 1, della presente decisione non supera il 20 %.

L’ordinatore responsabile può eseguire il tipo di modifiche di cui al primo comma. Dette modifiche sono eseguite in conformità dei principi della sana gestione finanziaria e della proporzionalità.

Fatto a Bruxelles,il 7 Luglio 2016

Per la Commissione

Vytenis ANDRIUKAITIS

Membro della Commissione

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D0708(01)

 

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