Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 3,
vista la decisione (UE) 2016/954 del Consiglio, del 9 giugno 2016, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali delle coppie internazionali, con riferimento ai regimi patrimoniali tra coniugi e agli effetti patrimoniali delle unioni registrate (1),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Parlamento europeo (2),
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione si è prefissa l'obiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone. Al fine di un'istituzione graduale di tale spazio, l'Unione deve adottare misure nel settore della cooperazione giudiziaria nelle materie civili con implicazioni transnazionali, in particolare se necessario al buon funzionamento del mercato interno.
(2)A norma dell'articolo 81, paragrafo 2, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), tali misure possono includere misure volte ad assicurare la compatibilità delle regole applicabili negli Stati membri ai conflitti di leggi e di giurisdizione.
(3)Il Consiglio europeo di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha sostenuto il principio del reciproco riconoscimento delle sentenze e altre decisioni delle autorità giudiziarie quale pietra angolare della cooperazione giudiziaria in materia civile, invitando il Consiglio e la Commissione ad adottare un programma di misure per l'attuazione di tale principio.
(4)Il 30 novembre 2000 è stato adottato un programma di misure relative all'attuazione del principio del riconoscimento reciproco delle decisioni in materia civile e commerciale (3), comune alla Commissione e al Consiglio. Tale programma ravvisa nelle misure relative all'armonizzazione delle norme sul conflitto di leggi misure che facilitano il reciproco riconoscimento delle decisioni e prevede l'elaborazione di uno strumento in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di conseguenze patrimoniali della separazione delle coppie non sposate.
(5)Il Consiglio europeo riunitosi a Bruxelles il 4 e 5 novembre 2004 ha adottato un nuovo programma denominato «Programma dell'Aia: rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» (4). In questo programma il Consiglio invitava la Commissione a presentare un libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale fra coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco, sottolineando la necessità di mettere a punto uno strumento in questo settore.
(6)Il 17 luglio 2006 la Commissione ha adottato il libro verde sul conflitto di leggi in materia di regime patrimoniale dei coniugi, compreso il problema della competenza giurisdizionale e del riconoscimento reciproco. Questo libro verde ha dato inizio ad una vasta consultazione sulle difficoltà che incontrano le coppie in un contesto europeo al momento della divisione del patrimonio comune e sugli strumenti giuridici per porvi rimedio. Ha inoltre trattato l'insieme delle questioni di diritto internazionale privato con cui si confrontano le coppie legate da forme di unione diverse dal matrimonio, in particolare da unione registrata, nonché i problemi specifici a tali coppie.
(7)Nella riunione tenutasi a Bruxelles il 10 e l'11 dicembre 2009, il Consiglio europeo ha adottato un nuovo programma pluriennale denominato «Programma di Stoccolma — Un'Europa aperta e sicura al servizio e a tutela dei cittadini» (5). In tale programma il Consiglio europeo ha espresso l'opportunità di estendere il riconoscimento reciproco a materie non ancora contemplate che tuttavia rivestono un ruolo centrale nella vita di tutti i giorni, quali le conseguenze patrimoniali delle separazioni, tenendo conto nel contempo degli ordinamenti giuridici degli Stati membri, compreso l'ordine pubblico, e delle tradizioni nazionali in questo settore.
(8)Nella «Relazione 2010 sulla cittadinanza dell'Unione — Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione», adottata il 27 ottobre 2010, la Commissione ha annunciato l'intenzione di adottare una proposta di strumento legislativo volto ad eliminare gli ostacoli alla libera circolazione delle persone, in particolare le difficoltà incontrate dalle coppie nella gestione o nella divisione dei loro beni.
(9)Il 16 marzo 2011 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e una proposta di regolamento del Consiglio relativa alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.
(10)Nella riunione del 3 dicembre 2015 il Consiglio ha concluso che non sarebbe stato possibile raggiungere l'unanimità per l'adozione delle due proposte di regolamento riguardanti, rispettivamente, i regimi patrimoniali tra coniugi e gli effetti patrimoniali delle unioni registrate e che quindi gli obiettivi della cooperazione in questo settore non potevano essere conseguiti entro un termine ragionevole dall'Unione nel suo insieme.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1104