Regolamento d’Esecuzione (UE) 2016/1096 della Commissione del 6 Luglio 2016.

La Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (1), in particolare l'articolo 43 e l'articolo 61, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (CE) n. 1251/2008 della Commissione (2) stabilisce le condizioni e le certificazioni necessarie per l'immissione sul mercato e l'importazione di animali d'acquacoltura negli Stati membri o parti degli stessi che sono soggetti a misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE della Commissione (3).

(2)La decisione 2010/221/UE consente agli Stati membri elencati nell'allegato I o nell'allegato II della stessa di imporre prescrizioni per l'immissione sul mercato e l'importazione delle specie di pesci sensibili all'alfavirus dei salmonidi (SAV) in zone considerate indenni da tale malattia o interessate da un programma di sorveglianza approvato. Le partite di pesci di specie sensibili al SAV destinate all'allevamento, alle zone di stabulazione, alle peschiere, agli impianti ornamentali aperti e al ripopolamento, introdotte in tali Stati membri o in parti degli stessi dovrebbero provenire da zone che presentano uno stato sanitario equivalente e dovrebbero essere accompagnate da un certificato sanitario attestante il rispetto di tali prescrizioni.

(3)Affinché tali prescrizioni siano rispettate, è opportuno includere un riferimento al SAV nel modello di certificato sanitario di cui all'allegato II, parte A, del regolamento (CE) n. 1251/2008.

(4)L'allegato II, parte C, del regolamento (CE) n. 1251/2008 elenca le specie sensibili a malattie oggetto di misure nazionali approvate a norma della decisione 2010/221/UE. Il codice sanitario degli animali acquatici (codice acquatico) e il manuale di diagnostica per gli animali acquatici (manuale acquatico) adottati dall'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) elencano attualmente il salmone atlantico (Salmo salar), la trota iridea (Oncorynchus mykiss) e la salmotrota (Salmo trutta) tra le specie sensibili al SAV. A fini di chiarezza del diritto riguardo al campo d'applicazione del regolamento (CE) n. 1251/2008, è opportuno includere un riferimento al SAV e alle specie di pesci sensibili a tale virus nell'allegato II, parte C, di detto regolamento.

(5)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1251/2008.

(6)Gli Stati membri e il settore dell'acquacoltura dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento.

(7)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

Ha adottato il seguente Regolamento:

Articolo 1

Le parti A e C dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1251/2008 sono sostituite dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1° Ottobre 2016.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,il 6 Luglio 2016

Per la Commissione

Il Presidente

Jean-Claude JUNCKER

Tratto da:

Link:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1096

 

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