La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio di tale autorizzazione. L'articolo 10 di tale regolamento prevede che gli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2) siano valutati nuovamente.
(2)I composti di zinco acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono stati autorizzati a tempo indeterminato dai regolamenti della Commissione (CE) n. 1334/2003 (3) e (CE) n. 479/2006 (4) in conformità alla direttiva 70/524/CEE. Detti prodotti sono stati iscritti successivamente nel registro degli additivi per mangimi come prodotti esistenti, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(3)In conformità all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l'articolo 7 dello stesso regolamento, sono state presentate domande di rivalutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali. Inoltre, in conformità all'articolo 7 dello stesso regolamento, è stata presentata una domanda per il cloruro di zinco anidro come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. I richiedenti hanno chiesto che tali additivi siano classificati nella categoria «additivi nutrizionali». Le domande erano corredate delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
(4)Nei pareri del 1o febbraio 2012 (5), dell'8 marzo 2012 (6), del 23 maggio 2012 (7), del 15 novembre 2012 (8), del 12 settembre 2013 (9) e del 12 marzo 2015 (10) l'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità») ha concluso che, alle condizioni di impiego proposte, le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina non hanno effetti nocivi sulla salute animale e umana e che non presentano rischi per la sicurezza degli utilizzatori purché siano adottate misure di protezione adeguate.
(5)Per quanto riguarda l'impatto sull'ambiente, in particolare il drenaggio e il deflusso di zinco verso le acque di superficie, l'Autorità ha raccomandato nel parere dell'8 aprile 2014 (11) di ridurre notevolmente il tenore massimo di zinco nei mangimi completi per varie specie bersaglio. Per evitare il rischio di non soddisfare le esigenze fisiologiche degli animali in particolari periodi della loro vita o qualsiasi altro effetto negativo sulla salute degli animali, la diminuzione del contenuto di zinco raccomandata dall'Autorità non dovrebbe tuttavia essere introdotta in un'unica fase. Gli operatori del settore dei mangimi e gli istituti di ricerca dovrebbero essere incoraggiati a raccogliere nuovi dati scientifici sulle esigenze fisiologiche delle diverse specie animali al fine di consentire ulteriori riduzioni.
(6)L'Autorità ha concluso inoltre che le sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina sono un'efficace fonte di zinco. In considerazione delle caratteristiche chimiche del chelato di zinco di amminoacidi, l'Autorità raccomanda la sua suddivisione nei due gruppi seguenti: chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrolizzati proteici. Inoltre, per il chelato di zinco di idrato di glicina sono state valutate due diverse forme, una solida e una liquida. L'Autorità ritiene che non siano necessarie prescrizioni specifiche per il monitoraggio successivo all'immissione sul mercato. Essa ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi degli additivi per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.
(7)La valutazione delle sostanze acetato di zinco diidrato, cloruro di zinco anidro, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato, chelato di zinco di idrolizzati proteici, chelato di zinco di idrato di glicina (solido) e chelato di zinco di idrato di glicina (liquido) dimostra che le condizioni di autorizzazione stabilite nell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte. È quindi opportuno autorizzare l'impiego di tali sostanze come specificato nell'allegato del presente regolamento.
(8)In seguito all'autorizzazione delle sostanze «acetato di zinco diidrato», «ossido di zinco», «solfato di zinco eptaidrato», «solfato di zinco monoidrato», «chelato di zinco di amminoacidi idrato» e «chelato di zinco di idrato di glicina» rilasciata dal presente regolamento, le voci di tali sostanze figuranti nei regolamenti (CE) n. 479/2006 e (CE) n. 1334/2003 sono obsolete e dovrebbero pertanto essere soppresse.
(9)Il regolamento (CE) n. 335/2010 della Commissione (12) e i regolamenti di esecuzione (UE) della Commissione n. 991/2012 (13) e (UE) n. 636/2013 (14) hanno autorizzato alcuni composti di zinco come additivi alimentari per mangimi. Al fine di tener conto delle conclusioni espresse dall'Autorità nel parere dell'8 aprile 2014, che hanno anche costituito la base scientifica per le disposizioni concernenti il tenore totale di zinco nei mangimi composti per gli additivi autorizzati dal presente regolamento e che fanno riferimento soprattutto all'impatto ambientale dell'integrazione dei mangimi con zinco, è opportuno allineare il tenore massimo di zinco previsto dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013 con le disposizioni del presente regolamento per quanto riguarda il tenore di zinco nei mangimi composti. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 335/2010 e i regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013.
(10)Dato che non vi sono motivi di sicurezza che richiedano l'applicazione immediata delle modifiche delle condizioni di autorizzazione per le sostanze acetato di zinco diidrato, ossido di zinco, solfato di zinco eptaidrato, solfato di zinco monoidrato, chelato di zinco di amminoacidi idrato e chelato di zinco di idrato di glicina e i composti di zinco autorizzati dal regolamento (UE) n. 335/2010 e dai regolamenti di esecuzione (UE) n. 991/2012 e (UE) n. 636/2013, è opportuno prevedere un periodo transitorio per consentire alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'autorizzazione.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1095