La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 (2) della Commissione stabilisce un elenco di principi attivi esistenti da valutare ai fini dell'eventuale approvazione per l'utilizzo nei biocidi. Detto elenco comprende il Bacillus subtilis.
(2)A seguito della valutazione del principio attivo originariamente notificato è emerso che di fatto esso apparteneva alla specie Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06. Dalla valutazione non è stato possibile trarre conclusioni in merito ad altri principi che corrispondono alla definizione del Bacillus subtilis di cui all'elenco summenzionato di principi attivi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Di conseguenza la presente approvazione dovrebbe riguardare unicamente il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06.
(3)Il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, è stato oggetto di una valutazione ai fini del suo utilizzo nel tipo di prodotto 3, prodotti di igiene veterinaria di cui all'allegato V del regolamento (UE) n. 528/2012.
(4)La Germania è stata designata autorità di valutazione competente e ha presentato la relazione di valutazione, corredata di raccomandazioni, in data 22 settembre 2014.
(5)Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, il parere dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche è stato formulato il 10 dicembre 2015 dal comitato sui biocidi tenendo conto delle conclusioni dell'autorità competente per la valutazione.
(6)In base a tale parere è lecito supporre che i biocidi del tipo di prodotto 3 contenenti il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, soddisfino i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 528/2012, purché siano rispettate talune specifiche e condizioni relative al loro uso.
(7)È pertanto opportuno approvare il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, per l'utilizzo nei biocidi del tipo di prodotto 3, subordinatamente al rispetto di talune specifiche e condizioni.
(8)Prima dell'approvazione di un principio attivo è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire alle parti interessate di adottare le misure preparatorie necessarie a soddisfare le nuove prescrizioni.
(9)Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,
Ha adottato il seguente Regolamento:
Articolo 1
Il Bacillus amyloliquefaciens, ceppo ISB06, è approvato come principio attivo destinato a essere utilizzato nei biocidi del tipo di prodotto 3, fatte salve le condizioni di cui all'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles,Il 5 Luglio 2016
Per la Commissione
Il Presidente
Jean-Claude JUNCKER
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1085