Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 209, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto l'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro (1),
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)A norma dell'articolo 100 dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunità europea e i suoi Stati membri, dall'altro («accordo di partenariato ACP-UE»), gli allegati I bis, I ter, II, III, IV e VI dello stesso possono essere rivisti, adattati e/o modificati dal Consiglio dei ministri ACP-UE su raccomandazione del comitato ACP-UE di cooperazione per il finanziamento dello sviluppo.
(2)A norma dell'articolo 15, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE, il Consiglio dei ministri ACP-UE può delegare le sue competenze al comitato degli ambasciatori ACP-UE.
(3)Nel corso della sua 39a sessione, svoltasi a Nairobi, Kenia, il 19 e il 20 giugno 2014, il Consiglio dei ministri ACP-UE ha convenuto, in una dichiarazione comune, di procedere alla chiusura ordinata del centro per lo sviluppo delle imprese («CSI») e alla modifica dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE e, a tal fine, di concedere una delega di poteri al comitato degli ambasciatori ACP-UE per portare avanti la procedura intesa ad adottare le decisioni necessarie, compresa la modifica pertinente di detto allegato III.
(4)L'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe essere modificato al fine di stabilire il nuovo quadro giuridico dell'esistenza del CSI al solo scopo della sua liquidazione.
(5)La posizione dell'Unione europea in sede di comitato degli ambasciatori ACP-UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE dovrebbe pertanto essere basata sul progetto di decisione accluso,
Ha adottato la seguente decisione:
Articolo 1
1.La posizione che deve essere adottata in nome dell'Unione in sede di comitato degli ambasciatori ACP–UE riguardo alla revisione dell'allegato III dell'accordo di partenariato ACP-UE è basata sul progetto di decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE accluso alla presente decisione.
2.I rappresentanti dell'Unione nel comitato degli ambasciatori ACP-UE possono concordare modifiche tecniche minori del progetto di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 2
Dopo la sua adozione, la decisione del comitato degli ambasciatori ACP-UE è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles,il 4 Luglio 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M.LAJČÁK
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1098