La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, e l'articolo 11, paragrafi 2, 3 e 5,
considerando quanto segue:
1.PROCEDURA
1.1.Misure in vigore
(1)Le misure attualmente in vigore consistono in un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di silicio originario della Repubblica popolare cinese («RPC»), istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 467/2010 del Consiglio (2), in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, e a un riesame intermedio parziale («le precedenti inchieste di riesame») a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Le misure in vigore consistono in dazi compresi tra il 16,3 % e il 19 % del valore delle merci importate.
1.2.Domanda di riesame in previsione della scadenza
(2)Il 27 febbraio 2015, successivamente alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (3) delle misure in vigore, la Commissione ha ricevuto una domanda di apertura di un riesame in previsione della scadenza di tali misure a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda è stata presentata da Euroalliages per conto di produttori che rappresentano il 100 % della produzione di silicio dell'Unione.
(3)La domanda era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare il rischio di persistenza del dumping e di reiterazione del pregiudizio nei confronti dell'industria dell'Unione.
1.3.Domanda di riesame intermedio parziale
(4)Il 17 giugno 2015 la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame intermedio parziale delle misure in vigore, limitatamente all'esame del pregiudizio.
(5)La domanda di riesame è stata presentata dalla European Users of Silicon Metal («EUSMET»), un'associazione di utilizzatori di silicio dell'industria chimica dell'Unione istituita ai fini della presente inchiesta. EUSMET ha fornito elementi di prova secondo i quali sono cambiate, per quanto concerne il pregiudizio, le circostanze in base alle quali sono state istituite le misure in vigore e tali mutamenti sono di carattere duraturo.
(6)Detti cambiamenti riguardano la composizione e la struttura dell'industria dell'Unione, la domanda di silicio nell'Unione, la situazione economica dei produttori dell'Unione e la struttura dell'approvvigionamento dell'Unione.
1.4.Apertura di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio parziale
(7)Il 28 maggio 2015 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza delle misure in vigore applicabili alle importazioni nell'Unione di silicio originario della RPC e ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4).
(8)Il 1o settembre 2015 la Commissione ha avviato un riesame intermedio parziale limitato al pregiudizio per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di silicio originario della RPC e ha pubblicato un distinto avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (5).
1.5.Parti interessate
(9)Nell'avviso di apertura del riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha invitato le parti interessate a partecipare all'inchiesta. Dell'apertura del riesame la Commissione ha inoltre espressamente informato i produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti, invitandoli a partecipare.
(10)La Commissione ha inoltre indicato che intendeva utilizzare gli Stati Uniti d'America («gli USA») come paese terzo a economia di mercato («il paese di riferimento»), come proposto dal richiedente, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base. La Commissione ha informato pertanto dell'apertura dell'inchiesta anche le autorità e il produttore degli USA, invitandoli a partecipare.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1077