Il Consiglio dell’Unione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il Consiglio oleicolo internazionale (COI) è un'organizzazione intergovernativa a carattere tecnico-scientifico operante nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola.
(2)In qualità di membro di tale organizzazione, l'Unione può proporre modifiche ai progetti di decisione del COI ed esprimere la propria posizione ufficiale al riguardo, nell'osservanza delle norme procedurali e di votazione del COI.
(3)Nella prossima riunione del Consiglio dei membri, in programma per il 15 luglio 2016, il COI esaminerà ed eventualmente adotterà cinque progetti di decisione («progetti di decisione») che incideranno sul diritto dell'Unione.
(4)Il primo, il secondo, il terzo e il quarto progetto di decisione modificano la norma commerciale sugli oli di oliva e gli oli di sansa di oliva (COI/T.15/Rev…): essi riguardano rispettivamente la modifica del limite di etil esteri, la modifica dei limiti per gli acidi eptadecanoico, eptadecenoico ed eicosenoico, la modifica del limite del coefficiente di estinzione specifico alla lunghezza d'onda 270 nm (k270) e la notifica ufficiale dei metodi ISO adottati al fine di raggiungere la piena armonizzazione e l'inclusione di un riferimento al nuovo metodo per la determinazione dell'indice di perossidi.
(5)Il quinto progetto di decisione adotta il nuovo metodo di analisi per la determinazione dell'indice di perossidi (COI/T.20/Doc. n. …).
(6)Se i progetti di decisione sono adottati, potrebbe esserci l'esigenza di apportare modifiche al regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione (1).
(7)I progetti di decisione sono stati oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici del settore dell'olio di oliva. Essi contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarli.
(8)Per consentire la necessaria flessibilità durante i negoziati che precedono la riunione del Consiglio dei membri del COI, è opportuno autorizzare l'Unione ad approvare modifiche a tali progetti di decisioni, a condizione che tali modifiche non ne alterino la sostanza,
Ha adottato la seguente Decisione:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione nella riunione del Consiglio dei membri del COI del 15 luglio 2016, con riguardo ai progetti di decisione, deve essere conforme all'allegato.
Articolo 2
1.Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima o durante la riunione del Consiglio dei membri del COI, l'Unione chiede che l'adozione dei progetti di decisione in sede di tale riunione sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
2.I rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri del COI possono concordare modifiche tecniche minori dei progetti di decisione senza un'ulteriore decisione del Consiglio.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Lussemburgo,il 27 Giugno 2016
Per il Consiglio
Il Presidente
M.H.P.VAN DAM
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016D1080