La Commissione europea,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione (1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 10,
considerando quanto segue:
(1)Per tutelare gli investitori occorre che gli emittenti e i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate efficacemente e tempestivamente. Per assicurare a livello di Unione parità di accesso a tutti gli investitori, le informazioni privilegiate dovrebbero essere comunicate al pubblico gratuitamente, simultaneamente e quanto più rapidamente possibile, raggiungendo tutte le categorie di investitori in tutta l'Unione, e dovrebbero essere comunicate ai mezzi di informazione ai fini dell'effettiva divulgazione al pubblico.
(2)Se i partecipanti al mercato delle quote di emissioni soddisfano già requisiti equivalenti di divulgazione delle informazioni privilegiate a norma del regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e detto regolamento e il regolamento (UE) n. 596/2014 impongono loro di comunicare al pubblico le stesse informazioni, è opportuno considerare soddisfatti gli obblighi previsti dal presente regolamento quando le informazioni sono divulgate tramite una piattaforma per la comunicazione delle informazioni privilegiate ai sensi del regolamento (UE) n. 1227/2011, a condizione che le informazioni privilegiate siano comunicate ai pertinenti mezzi di informazione.
(3)Per consentire agli emittenti e ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di adempiere l'obbligo di notifica alle autorità competenti, è importante che gli strumenti tecnici per ritardare la divulgazione delle informazioni privilegiate assicurino la conservazione delle informazioni essenziali per il relativo processo.
(4)Il ritardo nella divulgazione di informazioni privilegiate e, se richiesta, la spiegazione del modo in cui erano soddisfatte tutte le condizioni che lo hanno permesso dovrebbero essere notificati all'autorità competente per iscritto e con il mezzo elettronico protetto indicato dalla stessa autorità, in modo da garantire l'integrità e la riservatezza del contenuto delle informazioni e la celerità della trasmissione.
(5)Per consentire all'autorità competente di identificare le persone che, presso l'emittente o il partecipante al mercato delle quote di emissioni, sono implicate nel ritardo nella divulgazione delle informazioni privilegiate, la notifica del ritardo dovrebbe indicare l'identità del notificante e l'identità del o dei responsabili della decisione di ritardare detta divulgazione. La notifica dovrebbe indicare anche la tempistica del ritardo, così che l'autorità competente possa valutare se siano soddisfatte le condizioni per il ritardo stabilite dal regolamento (UE) n. 596/2014.
(6)L'emittente che è un ente creditizio o finanziario dovrebbe informare per iscritto l'autorità competente dell'intenzione di ritardare la comunicazione delle informazioni privilegiate per salvaguardare la stabilità del sistema finanziario; date la sensibilità di tali informazioni e la necessità di proteggerne il contenuto con la massima riservatezza, dovrebbe essere applicato a tal fine un protocollo di sicurezza adeguato.
(7)Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.
(8)Il 25 maggio 2016, la Commissione ha comunicato all'ESMA l'intenzione di approvare con modifiche il progetto di norma tecnica di attuazione, in quanto le disposizioni sulla divulgazione previste dal regolamento (UE) n. 1227/2011 sono sufficienti per garantire che i partecipanti al mercato delle quote di emissioni comunichino al pubblico le informazioni privilegiate in modo efficiente e tempestivo, come previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014. Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1348/2014 della Commissione (3) impone già ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni di fornire un web feed per comunicare al pubblico, in modo efficiente e tempestivo, le informazioni caricate sui siti web. Nel parere formale del 16 giugno 2016 l'ESMA ha confermato la posizione iniziale e non ha presentato un nuovo progetto di norma tecnica di attuazione modificato coerentemente con le modifiche proposte dalla Commissione. Poiché gli obblighi di divulgazione imposti ai partecipanti al mercato delle quote di emissioni dal regolamento (UE) n. 1227/2011 possono essere considerati sufficienti ai fini del rispetto dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 596/2014, è opportuno modificare il progetto di norma tecnica di attuazione per evitare una duplicazione degli obblighi di informazione.
(9)L'ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito in conformità dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
(10)Ai fini del corretto funzionamento dei mercati finanziari è necessario che il presente regolamento entri in vigore con urgenza e che le sue disposizioni si applichino a partire dalla stessa data di quelle del regolamento (UE) n. 596/2014.
Nb:Per visionare il testo integrale consultare il link sottostante.
Tratto da:
Link:
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:32016R1055